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Un provvedimento comunale che cerca di disciplinare le diverse imprese pubblicizzano i loro prodotti con distribuzione tramite volantini, depliants, brochures, pieghevoli e opuscoli cartacei di vario tipo, nelle vie, nelle piazze ed in tutti i luoghi pubblici o di uso pubblico, nonché sui portoni delle abitazioni private e sui parabrezza e/o lunotti delle autovetture in sosta.

Come si legge nell’ordinanza dettagliata diffusa da Palazzo Longano: “ATTESO che con sempre maggior frequenza si verifica che gli incaricati alla distribuzione dei volantini vi procedano in maniera e disordinata abbandonando il materiale pubblicitario in qualsiasi luogo o spazio pubblico e su qualsiasi manufatto esposto in luogo pubblico, o affastellandolo disordinatamente su muri, portoni o cassette di vario tipo;
CONSIDERATO che tale forma di pubblicità, svolta in modo selvaggio ed incontrollato, produce una enorme quantità di rifiuti cartacei di difficile raccolta con evidente degrado dell’igiene e del decoro dell’intero territorio comunale, e con notevole aggravio di costi a carico del Comune e, di conseguenza, della cittadinanza per la maggior frequenza degli interventi necessari alla loro rimozione;
CONSIDERATO, inoltre, che la fattispecie in argomento si riverbera negativamente anche sul sistema stesso di raccolta differenziata dei rifiuti avviato nel territorio comunale e reca pregiudizio alle azioni in corso per il perseguimento degli obiettivi di differenziazione prefissati;
RITENUTO opportuno e necessario intervenire in modo rigoroso per una corretta politica di tutela ambientale e di decoro urbano anche al fine di salvaguardare l’igiene e la salute pubblica e valorizzare l’immagine della città anche dal punto di vista turistico;
RITENUTO, ancora, dover regolamentare l’attività di distribuzione di volantini e simili su tutto il territorio comunale con specifico provvedimento al fine di prevenire gli inconvenienti descritti, ferma restando la salvaguardia del diritto di esercitare attività pubblicitaria (quale esplicazione del principio costituzionale della libertà economica) e l’uguale diritto di coloro che non vogliono ricevere materiale pubblicitario;
RILEVATO che anche la giurisprudenza di merito (G.d.P. Bari 19.12.2003) ha statuito il principio secondo il quale qualora in un condominio sia apposto un cartello di divieto di immissione di materiale pubblicitario, nessuno deve tenere un comportamento contrastante con tale volontà;
VISTO il D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507;
VISTO il Regolamento comunale sulla pubblicità;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006, art. 255, comma 1, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, approvato con L.R. 15.03.1963 n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;

O R D I N A

1) Con effetto immediato e per tutti i giorni dell’anno, è fatto divieto a chiunque di distribuire su tutto il territorio comunale volantini, depliants, brochures, pieghevoli e opuscoli cartacei di vario tipo (in avanti: materiale pubblicitario) nelle vie, nelle piazze ed in tutti i luoghi pubblici o di uso pubblico, nonché sui portoni delle abitazioni private e sui parabrezza e/o lunotti dei veicoli in sosta;
2) E’ fatto divieto di lanciare, su tutto il territorio comunale, volantini, buoni-sconto, bigliettiomaggio e materiale similare;
3) E’ vietato, inoltre, lasciare il materiale pubblicitario all’interno degli stabili o nelle cassette postali ove sia apposta una scritta con la quale si vieta l’immissione di qualsiasi tipo di pubblicità.
4) E’ fatto divieto di distribuire, su tutto il territorio comunale, volantini ai passeggeri delle auto in prossimità degli incroci.
5) Si fa obbligo a chi non manifesta l’espresso divieto di ricevere materiale pubblicitario di cui alla presente ordinanza, di procedere al corretto smaltimento del materiale cartaceo ricevuto. In caso di inottemperanza sarà soggetto alla medesima sanzione prevista per la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
6) La distribuzione del predetto materiale pubblicitario(non più di un volantino per nucleo familiare) potrà avvenire, esclusivamente, nelle cassette postali o pubblicitarie con consegna direttamente a mano nelle abitazioni private, all’interno dei locali pubblici ed attività commerciali. La distribuzione potrà avvenire solo ove tali cassette siano chiuse da ogni lato ed idonee a contenere per dimensione e quantità i volantini pubblicitari e simili che, al pari di altra corrispondenza, non devono essere asportabili da terzi ovvero fuoriuscire o cadere dalle cassette stesse.
7) Gli incaricati a qualsiasi titolo all’esercizio della pubblicità, mediante volantinaggio, effettuata nei modi disciplinati dalla presente ordinanza, sono tenuti a non disperdere il materiale pubblicitario sulle aree pubbliche del territorio comunale e sui suoli privati.
8) Il volantinaggio, esclusivamente secondo le modalità di cui alla presente ordinanza, potrà essere effettuato solo a seguito del pagamento dell’imposta comunale di pubblicità.
9) In occasione di consultazioni elettorali, referendarie e manifestazioni autorizzate su aree pubbliche, potranno essere distribuiti volantini nell’ambito di tali manifestazioni. In questi casi, comunque, il materiale dovrà essere distribuito solo ai cittadini/utenti che si dimostrino interessati a riceverlo.
10) Non è soggetta all’osservanza delle superiori prescrizioni, la distribuzione a mano dei volantini, non pubblicitari, riguardanti:
(a) le attività istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva nel proprio territorio, e delle altre istituzioni pubbliche,
(b) l’attività religiosa, scolastica, sanitaria e/o altre attività, svolte da organizzazioni del servizio civile e da associazioni di volontariato, senza alcuno scopo di lucro – onlus,
(c) le comunicazioni di pubblica utilità, rivolte alla cittadinanza, effettuate dall’amministrazione pubblica o da altri enti o aziende pubbliche.

A V V E R T E

Qualora i volantini pubblicitari vengano rinvenuti sul suolo pubblico, sui parabrezza o lunotti dei veicoli in sosta o all’interno dei pubblici edifici, ed in tutti i casi di inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento, i trasgressori materiali della violazione (privati cittadini, incaricati della distribuzione del prodotto pubblicitario e l’azienda committente, individuata nel soggetto commerciale il cui prodotto o attività viene reclamizzata), saranno tutti autonomamente soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative:

a) per il privato cittadino e il personale incaricato della distribuzione in solido con l’azienda committente: sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00 prevista dall’art. 255, comma 1, del D.Lgs. n.152/2006 come modificato dal comma 1 dell’art. 34 del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi;
b) per le imprese commissionarie: sanzione amministrativa da euro 206,00 ad euro 1.549,00, prevista dall’art. 42, comma 3, del Regolamento comunale sulla pubblicità, in esecuzione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza circa l’ottemperanza delle presenti disposizioni.

DEMANDA

➢ All’Ufficio di Segreteria la pubblicazione della presente ordinanza, che entra in vigore con effetto immediato, all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, nonché la trasmissione di copia del presente provvedimento alla Polizia Municipale, a tutte le Forze dell’Ordine operanti sul territorio ed al responsabile del Servizio Tributi, per quanto di loro competenza;
➢ Alla Polizia Municipale, a tutte le FF.OO. ed a tutti quanti altri spetta, l’esecuzione del presente provvedimento mediante l’esercizio dell’attività di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni in esso contenute e per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori per le violazioni accertate.

La presente ordinanza sostituisce e abroga ogni provvedimento a contenuto analogo precedentemente adottato.

AVVERTE

infine, ex art. 3, comma 4, della L.R. 21 maggio 2019, n. 7, che chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso avverso il presente provvedimento:

• entro gg. 60 dall’entrata in vigore, al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e modi previsti dall’art. 29 e segg. del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
• entro gg. 120 al Presidente della Regione Siciliana, nei termini e modi previsti dall’art. 8 e segg. del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 ed art. 23, ultimo comma, dello Statuto della Regione Siciliana”.