Gli avvocati Pinuccio Calabrò e Franco Puliafito, difensori di fiducia del Geom. Vincenzo Torre, sono soddisfatti in merito alla sentenza pronunciata dalla Prima Sezione Penale della Corte d’Appello di Messina con Pres. dott. Antonino Giacobello, all’udienza del 16 gennaio 2026.
La Corte, in totale accoglimento delle tesi difensive, ha riformato integralmente la sentenza di primo grado emessa dal Giudice Monocratico D.ssa Polimeni del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, assolvendo il Geom. Torre perché il fatto non sussiste.
Il ribaltamento della sentenza di primo grado. In primo grado, il Geom. Torre era stato condannato a 1 anno e 8 mesi di reclusione per il reato di falso ideologico (art. 479 c.p.), in relazione a un parere tecnico redatto nel 2016 quale Responsabile dell’Ufficio Tecnico di Terme Vigliatore. Oltre alla pena detentiva, il tecnico era stato condannato al risarcimento dei danni e al pagamento di pesanti provvisionali immediatamente esecutive per un totale di 61.000 euro (oltre spese legali) in favore delle parti civili Soc. Coop. Genesi e Soc. Barca s.r.l.
Le ragioni dell’assoluzione. La tesi difensiva, oggi pienamente accolta dai giudici d’appello, ha dimostrato l’assoluta legittimità e veridicità dell’operato del Geom. Torre. In particolare, è stato provato che:
I sopralluoghi sono stati effettivamente eseguiti contrariamente a quanto ipotizzato dall’accusa che ha financo chiesto il rinvio a giudizio dell”ispettore di P.M. Prizzi per falsa testimonianza, e recepito in Sentenza.
Le valutazioni tecniche espresse nel parere erano rigorosamente ancorate agli atti ufficiali depositati presso l’UTC. È emerso, inoltre, come i successivi adeguamenti dei locali fossero stati realizzati in assenza delle necessarie autorizzazioni, confermando che la “non conformità” inizialmente rilevata dal Geom. Torre rispecchiava la realtà giuridica dell’immobile.
Per i difensori Avv. Calabrò e Puliafito: “L’assoluzione con formula piena restituisce finalmente onorabilità a un professionista e pubblico ufficiale che ha sempre agito nel rispetto della legge e della verità documentale. La Corte d’Appello ha riconosciuto che il fatto non sussiste, revocando ogni statuizione civile e cancellando il gravoso onere risarcitorio che era stato imposto in primo grado”




