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L’Amministrazione comunale ha incontrato presso la sede municipale nella tarda mattinata di ieri il Presidente dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Barcellona Pozzo di Gotto, Dott. Giovanni Genovese.

Per il Comune sono intervenuti la D.ssa Elisabetta Bartolone, Dirigente dei Servizi Finanziari, ed il Dott. Lucio Rao, Funzionario Responsabile dei Tributi, nonché il Vice Sindaco, Dott. Filippo Sottile, in rappresentanza dell’Amministrazione.

L’incontro si inserisce nel quadro del percorso di collaborazione con l’Ordine professionale avviato in occasione dell’emissione degli accertamenti ICI-IMU per gli anni passati avvenuta col supporto dell’attività della Società A.e G. S.p.A., collaborazione funzionale alla semplificazione degli adempimenti e alla riduzione dei disagi a carico dei contribuenti.

Scopo precipuo del confronto è stato quello di fare il punto sullo stato delle procedure di riesame da parte degli uffici.

“I rappresentanti del Comune hanno fornito assicurazione circa l’impegno degli uffici per esitare nei termini più brevi il maggior numero di istanze di riesame, – si legge nella nota diffusa nel pomeriggio – così da annullare nei tempi più brevi gli avvisi che risultassero infondati, ovvero confermare, in tutto o parzialmente, quelli muniti dei necessari presupposti di legittimità.

  Data, comunque, la gran mole di istanze pervenute, – si sottolinea – per l’esame di ciascuna delle quali occorre procedere ad articolate verifiche, l’Amministrazione assicura che gli uffici provvederanno all’annullamento in autotutela, totale o parziale, di tutti gli atti che risulteranno illegittimi, anche, dunque, per le istanze che eventualmente pervenissero oltre il termine di definitività dell’accertamento (60 giorni dalla ricezione della notifica da parte del contribuente).

E’ evidente che all’annullamento si provvederà anche per le istanze già presentate, ovviamente sempre ricorrendone i presupposti.

Si evidenzia che le annualità oggetto di esame sono soltanto quelle del 2009 e 2010, giacchè resta confermato – ad ulteriore chiarezza – l’annullamento generalizzato degli accertamenti emessi per gli anni d’imposta 2011, 2012 e 2013.

Inoltre, nell’approssimarsi dei termini di decadenza per la proposizione del ricorso (60 giorni dalla ricezione della notifica da parte del contribuente), ferma restando la richiamata applicazione del principio di autotutela anche oltre tali termini laddove ne ricorressero i presupposti, nel corso dell’incontro sono stati esaminati gli ulteriori strumenti che, a legislazione vigente, sono utilizzabili dai contribuenti per tutelare la propria posizione e beneficiare delle sospensioni dei termini e delle agevolazioni sulle sanzioni previste dalla legge.

 A beneficio dei contribuenti si rammenta allora l’istituto dell’ACCERTAMENTO CON ADESIONE, introdotto nell’ordinamento dal D.Lgs. n. 218 del 19.06.1997, che risulta applicabile agli accertamenti in argomento per espresso richiamo del Regolamento comunale I.C.I. approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/1999. L’accertamento con adesione può essere richiesto direttamente agli uffici comunali, senza particolari formalità, con una semplice istanza motivata. La definizione dell’accertamento mediante adesione produce per il contribuente il vantaggio della riduzione delle sanzioni eventualmente dovute, nonché la sospensione del termine per la presentazione dell’eventuale ricorso per 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di adesione ANCHE IN IPOTESI DI MANCATO PERFEZIONAMENTO.

A tale istituto possono ricorrere tutti i contribuenti, anche quelli che hanno già presentato istanza di annullamento e, non avendo ancora ricevuto conferma del riesame, temessero la scadenza dei termini per il ricorso.

I contribuenti, inoltre, potranno ricorrere all’istituto del RECLAMO/MEDIAZIONE, ai sensi dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92, come introdotto dall’art. 39, comma 9, del D.L. n.98/2011. Sebbene esso appartenga già al procedimento contenzioso, è preliminare al deposito del ricorso vero e proprio e, se definito, comporta anch’esso benefici per il contribuente in termini di riduzione delle sanzioni sulle imposte effettivamente dovute e prevede un ulteriore termine di 90 giorni per la definizione.

E’ bene rimarcare che i due istituti, l’uno ascritto al procedimento amministrativo e l’altro a quello contenzioso, sono entrambi utilizzabili dai contribuenti, singolarmente o congiuntamente (in quest’ultimo caso, ovviamente, con la scansione di legge: accertamento con adesione/reclamo), e si sommano i termini procedurali”.