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Continua il botta e risposta tra la giunta Materia e il Meetup Cinque Stelle di Barcellona in merito al nuovo Regolamento sugli incarichi legali approvato di recente dal Consiglio Comunale.

In risposta alle affermazioni mosse dall’Amministrazione, – scrivono in una nota gli attivisti – con riguardo è bene confutare per punti la tesi della Giunta Materia.
– Riguardo alla conformità del regolamento al nuovo codice degli appalti, giova evidenziare come i “fiumi di giurisprudenza”, che porterebbero a ritenere legittimi i conferimenti basati sulla fiduciarietà, riguardino TUTTI interpretazioni giurisprudenziali antecedenti all’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016. Tale norma, infatti, superando le “vecchie” interpretazioni, prevede sì l’esclusione del conferimento degli incarichi legali dall’ambito applicativo della stessa (art. 17), ma obbliga d’altro canto le Amministrazioni ad utilizzare i “principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica” nell’affidamento dei contratti pubblici esclusi dall’ambito di applicazione del detto D.Lgs..
Supportati dalla logica, è semplice capire come nel nuovo codice degli appalti il
conferimento fiduciario degli incarichi legali venga superato dall’onere di motivare l’atto di incarico difensivo nel rispetto dei principi indicati dall’art. 4 dello stesso codice, rimanendo così escluso l’affidamento intuitu personae e dovendosi propendere invece per una procedimentalizzazione degli affidamenti che valorizzi curriculum e rotazione dei professionisti.
– Sul punto relativo alla “trasparenza” dei compensi, nulla è stato detto dallo scrivente Meetup; al contrario invece ci siamo preoccupati dei conferimenti di incarico con la previsione di meri “acconti di spesa” poichè un conferimento così posto andrebbe contro il principio di economicità più volte ribadito dai Giudici della Corte dei Conti. A riguardo, si cita il parere n. 19/2009 della stessa Corte che, nella sua ultima parte, recita ‹‹la possibilità di determinazione del compenso professionale, anche al di sotto dei minimi tariffari, impone all’Ente – al fine della tutela del pubblico erario – di convenire sempre e preventivamente gli onorari dovuti, vigilando e controllando che le altre voci di spesa siano congrue rispetto all’attività effettivamente svolta››; ed ancora ‹‹è onere dell’Ente trovare al momento dell’incarico professionale la copertura finanziaria della spesa per gli onorari degli Avvocati da pagare quale compenso per la prestazione resa per coprire la spesa complessiva nella suainterezza›› (Corte dei Conti, Sez. Reg. Emilia Romagna, pubblicata in Gaz.Amm. il29/07/2013). Per completezza espositiva si indicano due distinte delibere di conferimento di incarico, una in cui viene prevista una spesa a mero titolo di acconto (Delibera n. 268 dell’1 dicembre 2015), ed un’altra in cui viene invece previsto un importo omnicomprensivo(Delibera n. 157 del 18/05/2016).
– Riguardo alle ipotetiche incompatibilità riscontrate, siamo consci del fatto che non è ascrivibile all’Ente alcuna responsabilità, ma si suggerisce all’Amministrazione, reiterando ancora una volta la richiesta avanzata, una maggiore diligenza nella scelta del legale da incaricare, ponendo in essere un preventivo controllo sull’autenticità delle autodichiarazioni rese dai professionisti. Una soluzione a questo problema potrebbe essere un elenco informatizzato dei contenziosi in cui è parte il Comune (anche con un semplice foglio excel!!!), facilitando così la creazione di un elenco di legali in conflitto d’interessi con l’Ente per procedimenti pregressi”.