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Da Palazzo Longano è stata da poco firmata una nuova ordinanza sindacale n. 40, adottata stamani e in corso di pubblicazione che detta nuove norme di contenimento del contagio in ambito locale. L’ordinanza produrrà effetti da oggi al 7 giugno 2020.

Ecco il testo integrale della nuova ordinanza firmata dal sindaco Roberto Materia:

1) Nel territorio del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto si applicano le misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica di cui al D.L. 16.05.2020 n. 33, nonché le ulteriori
disposizioni di cui al D.P.C.M. del 17.05.2020 e all’ordinanza contingibile e urgente del
Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020, integrate con le misure
specifiche di seguito disposte.
2) L’accesso dell’utenza agli edifici e uffici comunali é ammesso con le modalità già disposte
al punto 6) della deliberazione della Giunta Municipale n. 81 del 13.03.2020 in ordine
all’organizzazione dei servizi e alla funzionalità degli uffici e nel rispetto delle linee guida
atte a regolare la funzionalità degli “uffici aperti al pubblico” allegate all’ordinanza del
Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020.
3) L’accesso ai servizi delle biblioteche comunali é consentito a far data dal 25 maggio 2020
mediante la sola attivazione dei servizi di prestito e di restituzione dei supporti, cartacei e
multimediali, e con divieto di stazionamento dell’utenza per finalità diverse.
4) E’ consentito il commercio su area pubblica in forma itinerante come disposto dall’art. 12
della deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 dell’1.08.1997, ferma restando l’adozione,
da parte degli esercenti, di tutte le misure organizzative che, tenuto conto della situazione
dei luoghi, siano idonee ad evitare assembramenti di persone in prossimità dei siti di vendita
e addensamento della circolazione veicolare, nel rispetto comunque delle linee guida generali disposte dagli Organi sovraordinati di governo.
5) L’accesso al “Parco Maggiore Giuseppe La Rosa” e agli altri parchi e giardini pubblici, ovvero alle aree attrezzate per attività ludiche di questi e degli altri spazi e luoghi pubblici, ai minori di età fino a 17 anni è consentito con obbligo di accompagnamento da parte di un genitore, ovvero di un altro adulto familiare, anche non parente, in caso di bambini al di sotto
dei 14 anni. Resta in capo agli accompagnataori l’obbligo di assicurare il mantenimento della distanza interpersonale minima e il rispetto delle linee guida generali disposte dagli Organi sovraordinati di governo.
6) L’accesso e lo stazionamento sulle spiagge libere sono consentiti a condizione che venga
mantenuta la distanza interpersonale minima e siano evitati assembramenti. Tutte le attrezzature di spiaggia devono essere collocate a distanza non inferiori ad 1,5 metri lineari; per gli
ombrelloni tale distanza sarà calcolata avendo riguardo ai bordi esterni. Resta vietata la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possano dare luogo ad assembramenti.
7) A ciascun cittadino, ogni qualvolta si rechi fuori dall’abitazione, é fatto obbligo di adottare
tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal
contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura
di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività
sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro.
8) Le disposizioni della presente ordinanza produranno effetto dal 18 maggio 2020 ed avranno
efficacia fino al 7 giugno 2020, salve le prescrizioni specifiche disposte ai punti precedenti.
9) La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le
conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.
10) La presente ordinanza é pubblicata sul portale web del Comune con valore di notifica
individuale a tutti gli effetti di legge, nonché trasmessa al Ministero della Salute, alla
Presidenza della Regione Siciliana, al Sig. Prefetto di Messina, al Comando di Polizia
Municipale e alle altre Forze dell’Ordine presenti sul territorio comunale.
11) E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il presente provvedimento e di farlo
osservare.
AVVERTE
ex art. 3, comma 4, della L.R. 21 maggio 2019, n. 7, che chiunque ne abbia interesse può presentare
ricorso avverso il presente provvedimento:
 entro gg. 60 dall’entrata in vigore, al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e
modi previsti dall’art. 29 e segg. del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
 entro gg. 120 al Presidente della Regione Siciliana, nei termini e modi previsti dall’art. 8 e
segg. del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 ed art. 23, ultimo comma, dello Statuto della Regione
Siciliana.