Condividi:

Da Palazzo Longano ecco le nuove norme di contenimento del contagio in ambito locale, con l’ordinanza che produrrà effetti da oggi al 17 maggio 2020.

Nell’ordinanza firmata dal sindaco Roberto Materia sulle ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica covid-19, si legge nel dettaglio: 

“1) Il Cimitero comunale è aperto ai visitatori dal giorno 7 maggio 2020 con gli ordinari orari d’ufficio. E’ fatto carico al Dirigente del V Settore di adottare le misure organizzative utili ad assicurare modalità di accesso contingentato funzionali ad evitare assembramenti di persone e il mantenimento della distanza interpersonale minima di un metro. E’ fatto comunque carico ai visitatori di evitare assembramenti e di assicurare il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro.
2) Nella giornata della domenica ed in quelle festive restano chiusi al pubblico, in tutto il territorio comunale, gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, ad eccezione delle farmacie, delle edicole e degli esercizi di commercio al dettaglio di fiori e piante (fioristi), impregiudicato l’obbligo dei gestori di assicurare l’accesso dell’utenza con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, e tali da garantire la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, anche gli esercizi di cui sopra dovranno essere chiusi.
3) Nelle giornate domenicali e festive é consentito il servizio di consegna a domicilio, nonché la cessione per asporto dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.
4) Le disposizioni della presente ordinanza produranno effetto dalla pubblicazione ed avranno efficacia fino al 17 maggio 2020.
5) Sono revocate le disposizioni ai punti nn. 4) e 6) dell’ordinanza sindacale n. 33 del 30 aprile 2020.
6) La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.
7) La presente ordinanza é pubblicata sul portale web del Comune con valore di notifica individuale a tutti gli effetti di legge, nonché trasmessa al Ministero della Salute, alla Presidenza della Regione Siciliana, al Sig. Prefetto di Messina, al Comando di Polizia Municipale e alle altre Forze dell’Ordine presenti sul territorio comunale.
8) E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il presente provvedimento e di farlo osservare.
AVVERTE
ex art. 3, comma 4, della L.R. 21 maggio 2019, n. 7, che chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso avverso il presente provvedimento: entro gg. 60 dall’entrata in vigore, al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e modi previsti dall’art. 29 e segg. del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104; entro gg. 120 al Presidente della Regione Siciliana, nei termini e modi previsti dall’art. 8 e segg. del D.P.”