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Sul nuovo regolamento TARI approvato nella seduta consiliare dello scorso 30 luglio interviene l’Amministrazione comunale, che in nota diffusa spiega che: “recepisce i principi disposti dalla legge (D.P.R. n. 158/99) per la tariffazione dei servizi d’igiene urbana nell’ottica necessaria di pervenire alla compiuta attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) dettato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), Autorità cui la legge affida la regolazione dei mercati nei settori dell’acqua, dell’energia e, anche, dei rifiuti.
Il regolamento, pur prevedendo la distinzione tariffaria tra la parte fissa e quella variabile – necessaria per il rispetto del metodo ARERA – ha tuttavia confermato in via transitoria, anche per l’anno 2021, la commisurazione della tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie.
In tal modo si è proceduto in sostanziale continuità con il precedente esercizio 2020, quando, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il D.L. n. 18/2020, convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27, ha consentito un più disteso periodo di recepimento dei piani finanziari del servizio rifiuti (PEF) in applicazione del “metodo ARERA” (MTR), unitamente alla facoltà di approvare per l’anno 2020 le medesime tariffe del 2019.
Per l’anno 2020 e 2021, dunque, i criteri ARERA sono stati applicati per la redazione del PEF, riportando la distinzione dei costi fissi e di quelli variabili, mentre l’integrale applicazione della tariffa (parte fissa e variabile) come delineata dal metodo normalizzato è stata invece rinviata al successivo anno 2022, nelle more che gli uffici, supportati dalle software house, procedano ai necessari controlli e comparazioni per una cognizione dell’impatto sui contribuenti che sia la più reale ed equa possibile.
Ciò in funzione di un graduale e progressivo adeguamento alle nuove disposizioni.
Le riduzioni previste dal regolamento tengono necessariamente conto del metodo normalizzato oggi indicato da ARERA, il quale prevede che gli enti locali assicurano le agevolazioni per la raccolta differenziata attraverso l’abbattimento della sola parte variabile della tariffa.
Ed è per questo che il regolamento, nel confermare le precedenti agevolazioni – comprese quelle per il conferimento presso il Centro Comunale di Raccolta (CCR), per cui continueranno ad essere applicate le riduzioni previste dalle delibere di G.M. n. 246 del 27/10/2015 e n. 304 del 15/09/2016 – non poteva che disporre che in questo periodo transitorio la riduzione sia calcolata sul 60,79% della tariffa applicata al singolo utente, quale percentuale commisurata al rapporto tra quota variabile e totale complessivo dei costi, in coerenza, appunto, col MTR.
Rispetto al passato ciò per alcuni potrà comportare una riduzione dell’importo delle agevolazioni, che tuttavia tenderà ad essere riassorbita al crescere della bolletta e delle quantità da ciascuno conferite al CCR, nel rispetto di un principio di equità che intende incidere in misura inferiore sulle utenze di importo maggiore e di premialità in favore degli utenti più virtuosi.
Gli utenti continueranno, in ogni caso, a fruire della possibilità di cumulare le riduzioni effettivamente spettanti sino al massimo del 50% della TARI dovuta, esattamente come in precedenza.
Il regolamento prevede, inoltre – sempre tenuto conto delle normative nazionali e/o regionali – specifiche esenzioni/e o agevolazioni, anche integrali, in favore degli operatori commerciali che hanno subito la chiusura e/o le restrizioni per effetto della pandemia e per le utenze domestiche parimenti interessate dall’emergenza.
Un grato apprezzamento è rivolto alla Dirigente dei Servizi Finanziari, D.ssa Elisabetta Bartolone, e al Funzionario Capo Servizio Tributi, Dr. Lucio Rao, per il contributo tecnico di elevato pregio professionale che hanno fornito nell’approntamento degli atti, nonché al Dr. Dario Paterniti Martello, Esperto del sindaco, per l’altrettanto prezioso contributo di professionalità apportato nell’elaborazione programmatoria”.