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Nell’ultima seduta consiliare i consiglieri comunali di ‘Avanti con Fiducia’ hanno proposto un’interrogazione sulla predisposizione di un regolamento comunale sull’uso dei prodotti fitosanitari in aree agricole ed extra-agricole al fine di tutelare la salute, l’ambiente ed il paesaggio, seguendo le nuove normative comunitarie.

Il consigliere proponente Antonio Mamì, premettendo che: “nell’ambito del territorio comunale si ricorre all’uso frequente e pianificato di prodotti fitosanitari (di sintesi o naturali) in agricoltura anche in prossimità di civili abitazioni e di aree potenzialmente frequentate da persone; che esiste un potenziale e comprovato pericolo derivante da un uso scorretto o non consentito di fitosanitari per la salute umana e la salubrità ambientale; che diverse conseguenze dell’utilizzo di tecniche e prodotti non adeguati possono manifestarsi a distanza di tempo dall’epoca di impiego dei medesimi rendendo così difficile l’individuazione dei responsabili e l’applicazione del principio “chi inquina paga” con conseguente ricaduta dei danni sull’intera comunità locale senza possibilità di ristoro; che le tecnologie ed i prodotti utilizzati nei processi produttivi possono dar luogo, in diversi casi, ad effetti nocivi sull’ambiente e sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante, risultando in tal modo incompatibili con l’elevato livello di protezione che la comunità intende garantire a residenti, visitatori ed ecosistema; che non risulta allo stato che esista un regolamento comunale sull’uso dei prodotti fitosanitari in aree agricole ed extra-agricole

Stando ai seguenti principali riferimenti normativi e di indirizzo nel campo in esame: “la Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (ex art. 174 TCE) che all’art. 191, comma 2, recita: “La politica dell’Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell’Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga»”; la Comunicazione della Commissione del 2 febbraio 2000 sul principio di precazione (COM(2000) 1 final), ove è riportata la necessità che “il principio di precauzione dovrebbe essere considerato nell’ambito di una strategia strutturata di analisi dei rischi, comprendente tre elementi: valutazione, gestione e comunicazione del rischio” (pp. 2-3) e che “le misure basate sul principio di precauzione dovrebbero essere, tra l’altro: · proporzionali rispetto al livello prescelto di protezione; non discriminatorie nella loro applicazione; coerenti con misure analoghe già adottate; basate su un esame dei potenziali vantaggi e oneri dell’azione o dell’inazione (compresa, ove ciò sia possibile e adeguato, un’analisi economica costi/benefici); soggette a revisione, alla luce dei nuovi dati scientifici; in grado di attribuire la responsabilità per la produzione delle prove scientifiche necessarie per una più completa valutazione del rischio” (p. 3); la direttiva n. 128 del 21 ottobre 2009, recepita nell’ordinamento nazionale con il D.Lgs n.150 del 14 agosto 2012, con cui il Parlamento europeo ha istituito un quadro per realizzare un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull’ambiente e promuovendo l’uso della difesa integrata e di approcci o tecniche innovative, quali le alternative non chimiche ai prodotti fitosanitari; il Decreto Interministeriale del 22/01/2014 con cui è stato adottato il Piano di Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, in attuazione della Direttiva 2009/128/CE, individuante politiche e azioni volte ad “assicurare lo sviluppo e la promozione di metodi di produzione agricola a basso apporto di prodotti fitosanitari, realizzare un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull’ambiente, promuovendo l’uso della difesa integrata ed approcci o tecniche alternativi, quali il metodo dell’agricoltura biologica (Reg. CE N. 834/2007) e le alternative non chimiche ai prodotti fitosanitari”; la legge 24 dicembre 2004, n.313 “Disciplina dell’apicoltura. e la legge regionale della Regione Toscana 27 aprile 2009, n. 21”Norme per l’esercizio, la tutela e la valorizzazione dell’apicoltura” (Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, , del 6.05.2009). il D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia ambientale ss.mm. e, nello specifico, l’art. 3 ter che recita “1. La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell’articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale”; la legge 22 maggio 2015, n°68 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”; articolo 1 che sancisce che “è punito con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

  1. delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
  2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna”;  la valutazione dell’OMS datata 20 marzo 2015 “IARC Monographs Volume 112: evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides”; Il “Rapporto Nazionale sui Pesticidi nelle acque” n. 208 del 2014 pubblicato dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) evidenzia come nelle acque superficiali e sotterranee siano ancora presenti residui di prodotti fitosanitari non più in commercio da anni. Si evidenzia nell’ analisi della tendenza della contaminazione che: “Le dinamiche idrologiche, infatti, quella delle acque sotterranee in particolare, sono lente e solo una programmazione di lungo periodo e interventi di mitigazione tempestivi possono garantire il buono stato di tali risorse.”. Ed inoltre: “Esistono lacune conoscitive riguardo agli effetti di miscele chimiche e, conseguentemente, risulta difficile realizzare una corretta valutazione tossicologica in caso di esposizione contemporanea a diverse sostanze [Backhaus, 2010]. Gli studi dimostrano che la tossicità di una miscela è sempre più alta di quella del componente più tossico presente [Kortenkamp et al., 2009]”.