Già dai primi momenti della situazione emergenziale in corso, il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ha attivato alcune misure sinergiche con gli Enti e gli altri soggetti del volontariato per operare a tutela delle fasce più fragili della popolazione.
Da Palazzo Longano fanno sapere che: “Il Comune, difatti, già dalle prime fasi della vicenda ha provveduto a rispondere a queste esigenze distribuendo generi alimentari a semplice richiesta in modo da evitare che si potessero verificare casi di vera e propria emergenza alimentare, per procedere quindi – come ampiamente noto – ad avviare l’assegnazione di buoni spesa, utilizzando a tal fine le risorse assegnate dal Governo.
Alla rete hanno partecipato, comunque, pressoché tutti i soggetti del volontariato che operano nel territorio del comune.
Terminata la fase della prima verifica delle istanze relative ai buoni spesa è tempo di fare un primo bilancio dell’attività svolta dall’ente, utile ad informare la Città di quanto si è fatto sin qui.
In questi giorni sono già state valutate ed esitate positivamente 655 domande ed erogati buoni spesa alle famiglie in difficoltà per un importo complessivo di € 126.500,00.
A questa misura si aggiunge la distribuzione di più di 1000 pacchi spesa a circa 450 famiglie, le quali hanno ricevuto tutte almeno due consegne.
Come detto prima, tutte le provvidenze sono state distribuite con la preziosissima collaborazione delle parrocchie e del volontariato, tra cui l’Anpas-Club Radio CB e la Croce Rossa Italiana che si sono fatte carico di raggiungere materialmente ciascuna famiglia assegnataria, con tempi medi di consegna entro le 24/48 ore dalla richiesta.
Nello stesso tempo il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ha provveduto a sanificare per 2 volte l’intero territorio comunale, mentre interventi analoghi sono stati disposti all’interno degli uffici comunali e in alcuni edifici pubblici; prossimamente si provvederà ad analoghi interventi in edifici che accolgono altre istituzioni pubbliche.
Inoltre, sono state attivate una serie di iniziative di assistenza ai soggetti più esposti al contagio, una su tutte la realizzazione di mascherine da parte di privati.
Si evidenzia, infine, che sta per vedere la luce la rete di sostegno alle fasce più deboli costituita da associazioni, enti del terzo settore e parrocchie. Gli uffici stanno provvedendo alla stesura di uno schema di convenzione da sottoporre a questi enti al fine di regolare in modo chiaro, certo e trasparente i rapporti.
Le iniziative continueranno nelle prossime settimane, con una sinergia sempre più stretta con le Parrocchie e gli altri soggetti del volontariato.
S’informa, infine, che oggi è stata adottata anche l’ordinanza sindacale n. 33 che stabilisce misure di contenimento del contagio da coronavirus ulteriori rispetto a quelle già fissate dai provvedimenti nazionali e regionali. L’ordinanza produrrà effetti dal 4 al 17 maggio 2020”.
Ecco in sintesi i contenuti: “O R D I N A
1) E’ sospeso il mercato settimanale di C.da S. Andrea.
2) E’ sospeso l’accesso dell’utenza al Parco Urbano “Maggiore Giuseppe La Rosa” e ai
“Giardini Oasi”, nonché in ogni altro edificio e ufficio comunali, salve le disposizioni di cui
alla deliberazione della Giunta Municipale n. 81 del 13.03.2020 in ordine all’organizzazione
dei servizi e alla funzionalità degli uffici, nonché alle modalità di accesso dell’utenza, ove
ammissibile.
3) Il divieto di esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante disposto dall’art.
12 della deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 dell’1.08.1997 limitatamente al centro
urbano è esteso a tutto il territorio comunale, atteso che tale forma di esercizio dell’attività,
per le caratteristiche organizzative e strutturali intrinseche dell’attività medesima e per le
caratteristiche proprie della rete viaria e delle aree pubbliche del territorio comunali, appare
inidonea ad evitare assembramenti di persone in prossimità dei siti di vendita, ovvero il
mantenimento della distanza interpersonale di un metro, nonché ad assicurare efficacemente
le altre misure d’igiene e di prevenzione necessarie. Nelle aree del territorio comunale
collocate al di fuori del centro urbano, come definito dal prefato art. 12 della deliberazione
del Consiglio Comunale n. 52 dell’1.08.1997, e limitatamente al commercio ambulante in
forma itinerante di generi alimentari, è tuttavia consentita la vendita al domicilio dei
consumatori di cui all’art. 2, comma 4, della L.R. 01.03.1995 n. 18.
4) Nella giornata della domenica ed in quelle festive restano chiusi al pubblico, in tutto il
territorio comunale, gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, ad eccezione delle
farmacie di turno e delle edicole, impregiudicato l’obbligo dei gestori di assicurare l’accesso
dell’utenza con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di
persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, e tali da garantire la
possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. In presenza di
condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di un metro, anche gli esercizi di cui sopra dovranno essere chiusi.
5) Per tutti gli esercizi commerciali autorizzati ai sensi del D.P.C.M. 26 aprile 2020 e delle
ordinanze regionali, ad eccezione di quelli che esercitano la vendita di prodotti alimentari e
delle farmacie, è fatto obbligo dell’orario di chiusura serale entro le ore 19,00.
6) Nelle giornate domenicali e festive é consentito il servizio di consegna a domicilio dei
prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.
7) A ciascun cittadino, ogni qualvolta si rechi fuori dall’abitazione, é fatto obbligo di adottare
tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal
contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura
di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività
sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro.
8) Le disposizioni della presente ordinanza produranno effetto dal 4 maggio 2020 ed avranno
efficacia fino al 17 maggio 2020.
9) La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le
conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.
10) La presente ordinanza é pubblicata sul portale web del Comune con valore di notifica
individuale a tutti gli effetti di legge, nonché trasmessa al Ministero della Salute, alla
Presidenza della Regione Siciliana, al Sig. Prefetto di Messina, al Comando di Polizia
Municipale e alle altre Forze dell’Ordine presenti sul territorio comunale.
11) E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il presente provvedimento e di farlo
osservare.
AVVERTE
ex art. 3, comma 4, della L.R. 21 maggio 2019, n. 7, che chiunque ne abbia interesse può presentare
ricorso avverso il presente provvedimento:
entro gg. 60 dall’entrata in vigore, al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e
modi previsti dall’art. 29 e segg. del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
entro gg. 120 al Presidente della Regione Siciliana, nei termini e modi previsti dall’art. 8 e
segg. del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 ed art. 23, ultimo comma, dello Statuto della Regione”.