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Non arrivano buone nuove dalla quarta sezione del Tar di Catania per Palazzo Longano, con i giudici che hanno deciso di risarcire il danno alla “Livoti Costruzioni”, per annullamento dell’aggiudicazione di un appalto, che avevano escluso l’impresa classificatasi al primo posto.

In sostanza, il ricorso presentato dagli avvocati Giuliano Saitta e Giuseppe Saitta della “Livoti Vincenzo e Livoti Mario Costruzioni di Livoti Vincenzo e Livoti Mario snc” , ha avuto la meglio sul comune di Barcellona, difeso dall’avvocato Alfonso Maria Parisi.

L’azienda edile barcellonese ha chiesto il risarcimento dei danni derivanti dall’annullamento dell’aggiudicazione, originariamente disposta a suo favore riguardante l’appalto dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza di edifici scolastici del comune del Longano.

La vicenda risale al bando pubblicato il 3 gennaio 2003; i lavori furono originariamente aggiudicati alla “Livoti Costruzioni”, ma l’amministrazione comunale annullò in autotutela l’aggiudicazione ed affidò l’appalto alla “Co.Ge.Cal. srl”.

La “Livoti” presentò ricorso contro l’annullamento, che fu accolto dal Cga il 22 giugno 2006, riformando la sentenza del Tar Catania del 15 marzo 2005. Nelle more del giudizio però i lavori sono stati seguiti dalla “Co.Ge.Cal srl”; da qui la richiesta del risarcimento per i danni per la mancata aggiudicazione dell’appalto, verificata l’illegittimità del provvedimento con cui il comune dispose la riapertura della gara.

Il comune si è costituto in giudizio, evidenziando la mancanza di qualsiasi colpa in capo all’amministrazione, eccependo preliminarmente la nullità della notifica ed il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, formulando a propria volta domanda di risarcimento dei danni per la temerarietà dell’azione risarcitoria intrapresa dall’impresa ricorrente.

In definitiva, il Tar avrebbe rigettato tutte le eccezioni e ritenendo che sussistessero tutti gli elementi per determinare la responsabilità a carico dell’amministrazione; non ha però quantificato il danno, che dovrà essere deliberato dal comune, condannato anche a pagare le spese del giudizio a favore della ditta ricorrente.