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Come promesso nelle diretta di ieri sera, il sindaco De Luca si è messo in viaggio per Palermo, allo scopo di recuperare per la città di Messina la somma ragguardevole di circa cento milioni di euro. Intanto scrive al presidente del parlamento regionale, Miccichè,  chiedendogli di annullare il comma 2 dell’articolo 5 della legge di stabilità  regionale 2020/2022. 

Con un post su facebook,  un De Luca che si è mostrato pronto a dar battaglia -con la bandiera siciliana stampata sulla mascherina-, ha annunciato di essere in viaggio verso Palermo e di aver scritto al Presidente del Parlamento siciliano, Miccichè.  Così ha scritto sul social:

“Il Parlamento è’ come la casa di Gesù, come ci entri non ci vuoi uscire più!”

Così recita il Padre Nostro di quei parlamentari che agiscono esclusivamente per prolungare al massimo la propria permanenza nei palazzi dorati della cosiddetta demoputia.

Ho chiesto al presidente del Parlamento Siciliano di cassare il comma 2 dell’articolo 5 della Legge di Stabilità Regionale 2020/2022 in cui si specifica nell’ultimo periodo quanto segue:

“Sono abrogate tutte le disposizioni di leggi regionali che dispongono l’utilizzazione delle risorse di cui al presente comma in contrasto con la presente legge.”

Si sta chiedendo al Parlamento Siciliano di delegare i burocrati a valutare quali leggi regionali saranno incompatibili con questo articolo: siamo alla demofollia!

Perché invece non vengono indicate espressamente le leggi da abrogare ?

Ve lo spiegherò più tardi!

Ecco il testo integrale della nota inviata a Miccichè qualche ora fa:

Preg.mo Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana
On. Gianfranco Miccichè

OGGETTO: Stralcio, ai sensi degli articoli 7 e 73 ter del regolamento interno, del comma 2 dell’articolo 5 del Disegno di legge n.733 (Legge di Stabilità Regionale 2020/2022)

Pregiatissimo Presidente,
Colgo l’occasione per porre la sua autorevole attenzione su una questione molto delicata e che ritengo meriti di essere considerata, che fa riferimento al comma 2 dell’articolo 5 del Disegno di legge n.733 (Legge di Stabilità Regionale 2020/2022) in cui si specifica nell’ultimo periodo quanto segue:

“Sono abrogate tutte le disposizioni di leggi regionali che dispongono l’utilizzazione delle risorse di cui al presente comma in contrasto con la presente legge.”

In premessa appare evidente chiarire come tale dicitura non fosse presente nella bozza (informale) del 10 aprile 2020 del disegno di legge di cui in oggetto, fatta circolare negli ambienti parlamentari; tale periodo viene inserito solo successivamente e nello specifico con la pubblicazione della delibera di Giunta n. 139 del 10.04.2020 pubblicata entro i 3 giorni successivi e inviata agli uffici dell’Ars.
E’ evidente che ciò avviene a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 62/2020 del 15/01/2020, pubblicata sulla Guri del 15 aprile 2020 e che trattava, tra le altre cose, la questione di legittimità costituzionale dell’art.99, commi da 2 a 17 e 25, della legge regionale 8/2018 (Finanziaria 2018) avente ad oggetto “Interventi nell’ambito della programmazione regionale unitaria” e, nello specifico, con la sentenza della corte costituzionale vengono dichiarate infondate le questioni di illegittimità precedentemente sollevate mediante impugnativa da parte dello Stato.
Oltre a quanto innanzi rilevato, si osserva che l’abrogazione c.d. innominata, ossia l’abrogazione che viene disposta con la formula utilizzata al comma 2 dell’art. 5 del Ddl n. 733/2020 costituisce espressione di una tecnica legislativa che la giurisprudenza ha più volte censurato, considerandola errata oltre che superflua, atteso che quando si intende abrogare una disposizione occorre che il legislatore lo affermi chiaramente con espresso riferimento all’articolo (o agli articoli) di legge che intende abrogare.

In aggiunta a quanto sopra, si sottopone alla Sua valutazione la ulteriore osservazione in merito alla suddetta disposizione abrogativa innominata, attraverso la quale non può consentirsi che vengano violate le disposizioni di cui alla precedente Legge Finanziaria Regionale.

Difatti, come riferito innanzi, con la Sentenza n. 62/2020 la Corte Costituzionale ha respinto la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Governo in merito all’art. 99 commi 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 15 e 25 relativo all’utilizzo dei Fondi POC per le finalità per le quali era stati assegnati con la L.R. 8/2018. Con la superiore sentenza la Corte Costituzionale ha giudicato infondata la questione di legittimità costituzionale, richiamando il rispetto dei precisi termini entro i quali le somme inserite nei Fondi europei devono essere impegnate, pena il loro “disimpegno” da parte della Commissione, citando espressamente l’art. 136 comma 2 del regolamento 103/2013/UE che dispone che “La parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2023 è disimpegnata qualora la Commissione non abbia ricevuto i documenti prescritti” (principio già ribadito dalla stessa Corte Costituzionale con sentenza sentenza n. 5 del 2020).

Pertanto con la citata pronuncia la Corte Costituzionale ha ribadito “la primazia dell’interesse ad assicurare l’effettiva utilizzazione da parte della Regione, nell’arco temporale previsto dal regolamento, delle descritte fonti di finanziamento, che costituiscono i principali strumenti finanziari della politica regionale dell’Unione europea” rilevando che la disposizione oggetto di esame (l’art. 99 L.R. 8/2018) faceva riferimento proprio a fondi per i quali è concreto il rischio del disimpegno poiché “si colloca nel segmento finale del tempo messo a disposizione dall’Unione europea per usufruire dei fondi” per cui “è chiaro che la pretesa dello Stato di assicurare comunque la pregiudizialità di una nuova delibera del CIPE risulta intempestiva, in relazione a un cronoprogramma normativo già disatteso quanto alla fisiologica tempistica”.
In forza di tale motivazione, avendo la Regione ribadito innanzi alla Corte Costituzionale la volontà di utilizzare le risorse individuate nel predetto art. 99, commi da 2 a 17 e comma 25, secondo le finalità ivi previste, pur sempre nel rispetto delle procedure previste dalla legge per la rimodulazione dei finanziamenti, la Corte Costituzionale ha concluso così affermando: “Allo stato delle cose, va precisato che il principio di leale cooperazione che deve ispirare necessariamente le relazioni tra Stato e Regioni impone che il procedimento concertato, previsto dalla delibera CIPE precedentemente richiamata, o analogo procedimento semplificato, venga messo rapidamente in atto da entrambe le parti e tradotto nei provvedimenti, comunque indefettibilmente necessari per evitare il disimpegno dei fondi in esame.
In definitiva, fermo restando che l’avvio e la realizzazione degli interventi previsti dall’art. 99 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018 dovrà avvenire previo perfezionamento di tutti gli atti propedeutici all’utilizzazione delle risorse secundum legem, le censure formulate dal Presidente del Consiglio dei ministri devono ritenersi non fondate in ragione della prioritaria necessità di procedere all’impegno e all’attuazione degli interventi entro le scadenze improrogabilmente previste dalla normativa europea.
Sulla base di tali considerazioni, e nei termini già precisati, deve essere dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti dell’art. 99, commi da 2 a 17 e 25, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018”.

​Ne deriva, Signor Presidente, che la destinazione dei fondi POC come disciplinata dalla L.R. 8/2018, art. 99 commi da 2 a 17 e comma 25, dopo avere superato il vaglio di legittimità costituzionale, non può di certo essere ulteriormente stravolta da un successivo provvedimento, tanto meno da una disposizione di natura abrogativa implicita, la cui efficacia non può ncidere su disposizioni programmatiche che la Regione ha confermato di volere attuare anche nel corso del giudizio innanzi la Corte Costituzionale.

​Si chiede pertanto che l’art. 5 comma 2 del Disegno di Legge n. 733, ove così dispone:
“Sono abrogate tutte le disposizioni di leggi regionali che dispongono l’utilizzazione delle risorse di cui al presente comma in contrasto con la presente legge.” venga stralciata o, in subordine, che venga riformulata escludendo espressamente dalla stessa le risorse finanziarie già individuate nell’art. 99 commi da 2 a 17 e comma 25 L.R. 8/2018 per le quali deve essere confermata la disposta rimodulazione, avviando il relativo procedimento per la loro concretata utilizzazione, pena la perdita del finanziamento stesso, come autorevolmente ribadito dalla stessa Corte Costituzionale con la Sentenza n. 62/2020.
Distinti Saluti.”

Livia Di Vona