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Il sindaco Maurizio Crimi nella tarda serata di ieri ha firmato un ordinanza sindacale sulla regolamentazione per la sperimentazione e l’installazione di impianti per le telecomunicazioni di tecnologia “5G” sul territorio comunale di Furnari, mettendo un divieto temporaneo.

Nell’atto si specifica che il divieto temporaneo, è stato preso “in applicazione del principio di precauzione sancito e riconosciuto dall’Unione Europea, a chiunque di sperimentare, installare e diffondere sul territorio del Comune di Furnari (ME) impianti con tecnologia “5G”, in attesa di dati scientifici più aggiornati fra i quali la nuova classificazione della cancerogenesi delle radiofrequenze “5G annunciata dall’International Agency for Research on Cancer e prendendo in riferimento i dati scientifici più aggiornati e già disponibili sugli effetti delle radiofrequenze, che evidenziano l’estrema pericolosità per la salute dell’uomo, in attesa di poter regolamentare attraverso un atto di Consiglio Comunale, Organo preposto a tale scopo”.

Ecco quanto si legge nel documento che riportiamo integralmente: “Premesso: – Che l’Amministrazione Comunale di Furnari è sempre stata diligente e parte attiva nelle problematiche relative alla salute pubblica dei propri cittadini relativamente alle eventuali implicazioni derivanti dai campi elettromagnetici prodotto dagli apparati delle telecomunicazioni; – che con delibera di Consiglio Comunale n° 06 del 20 giugno 2008 il Comune di Furnari ha approvato il “Regolamento Comunale per l’installazione di infrastrutture di telecomunicazioni ed il controllo dei campi elettromagnetici”; – che il Regolamento di cui infra dispone la modalità della richieste di autorizzazione relativamente all’installazione di apparati per la telecomunicazione secondo le prescrizioni in esso contenute, ma che in ogni caso oggi sembrano superate dalle nuove tecnologie di che trattasi; – Che il Consiglio dell’Unione Europea ha emanato in data 12 luglio 1999 la Raccomandazione n. 1999/519/CE relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0Hz a 30 GHz, affermando come sia imperativo proteggere i singoli cittadini dagli effetti negativi sulla salute che possano derivare dall’esposizione a campi elettromagnetici, come si ritenga necessario istituire un quadro comunitario in relazione alla protezione della popolazione con aggiornamenti, valutazioni e analisi periodiche degli impatti sulla salute anche in funzione dell’evoluzione tecnologica, chiedendo agli Stati membri di considerare anche i rischi nel decidere strategie e promuovendo la più ampia diffusione dell’informazione alla popolazione su effetti e provvedimenti di prevenzione adottati; che la protezione dalle esposizioni è regolamentata dalla Legge Quadro n° 36 del 22 febbraio 2001 che si pone l’obiettivo di tutelare la salute, promuovere sia la ricerca scientifica sugli effetti sulla salute sia l’innovazione tecnologica per minimizzare intensità ed effetti; – che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 luglio 2003 sono stati fissati limiti di esposizione e valori di attenzione, applicando l’insieme completo delle restrizioni stabilite dalla Raccomandazione 1999/519/CE con una riduzione dei valori limite e di attenzione per tenere conto, almeno a livello macroscopico, anche degli effetti a lungo termine non presi in considerazione nella Raccomandazione; – che la Direttiva Europea 2013/35/UE del 26 giugno 2013, recepita in Italia con D.Lgs. n° 159 dell’1 agosto 2016 con la modifica D. Lgs. N. 81 del 9 aprile 2008, sulle disposizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) si propone lo scopo di assicurare salute e sicurezza individuale di ciascun lavoratore e definire una piattaforma minima di protezione per i lavoratori nell’Unione Europea. Richiamato il Principio di Precauzione adottato dall’Unione Europea nel 2005 secondo il quale “Quando le attività umane possono portare a un danno moralmente inaccettabile che è scientificamente plausibile ma incerto, si dovranno intraprendere azioni per evitare o diminuire tale danno”. Vista la Legge n° 36/2001 con la quale si chiede al Ministero della Salute di promuovere un programma pluriennale di ricerca epidemiologica e cancerogenesi sperimentale e di concerto con il Ministero dell’Ambiente ed il MIUR di svolgere campagne di informazione e di educazione ambientale, alle Regioni di concorrere all’approfondimento delle conoscenze scientifiche e che incarica i Comuni di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento scientifico e territoriale degli impianti allo scopo di minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici. Visto il parere tecnico-previsionale (art. 87 e sgg. del D. Lgs. 1° agosto 2003 n. 259 e ss.mm.ii. e ai sensi delle competenze di controllo assegnate al Comune dalla Legge n° 36/2001) sui livelli di campo elettromagnetico attesi in seguito alla riconfigurazione e all’introduzione delle tecnologie “5G” e 4G_B38 (TDD-LTE) in una S.R.B. (Stazione Radio Base) per telefonia mobile esistente, rilasciato da Arpa Sicilia prot. n. 96206 del 24 aprile 2020. Vista la nota prot. 97373 del 27 aprile 2020 del Presidente dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura con la quale si evidenzia che la “nuova tecnologia delle radiofrequenze del 5G” sono del tutto inesplorate, mancando qualsiasi studio preliminare sulla valutazione del rischio sanitario e per l’ecosistema derivante da una massiccia, multipla e cumulativa installazione di milioni di nuove antenne. Ritenuto che secondo l’OMS circa il 3% della popolazione mondiale è affetta da problemi di elettrosostenibilità.

CONSIDERATO: – Che il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ad esito della consultazione pubblica avviata con la delibera n. 89/18/CONS, ha approvato con delibera n° 231/18/CONS le procedure per l’assegnazione e le regole per l’utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694- 790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5.27.5 GHz per sistemi di comunicazioni elettroniche di quinta generazione (“5G”); – che il “5G” si basa su microonde a radiofrequenze più elevate dei precedenti standard tecnologici, anche dette “onde millimetriche”, che comportano due applicazioni principali: maggiore energia trasferita ai mezzi in cui le radiofrequenze vengono assorbite (in particolare i tessuti umani) e minore penetrazione nelle strutture solide, per cui vi è la necessità di un maggiore numero di ripetitori (a parità di potenza) per garantire ilservizio; – che le radiofrequenze del “5G” sono del tutto inesplorate, mancando qualsiasi studio preliminare sulla valutazione del rischio sanitario e per l’ecosistema derivabile da una massiccia, multipla e cumulativa installazione di milioni di nuove antenne che, inevitabilmente, andranno a sommarsi alle decine di migliaia di Stazioni Radio Base ancora operative per gli standard tecnologici di comunicazione senza fili 2G, 3G, 4G oltre alle migliaia di ripetitori Wi-Fi attivi; – che il documento pubblicato nel 2019 dal Comitato scientifico sui rischi sanitari ambientali ed emergenti (SCHEER) della Commissione europea, affermando come il “5G” lascia aperta la possibilità di conseguenze biologiche”, ha evidenziato un chiaro segnale agli Stati membri, soprattutto all’Italia, sui pericoli socio-sanitari derivabili dall’attivazione ubiquitaria del “5G” (che rileva gravissime criticità, in parte conosciute sui problemi di salute e sicurezza dati) confermando l’urgente necessità di un intervento normativo nei riguardi della diffusione di tale nuova tecnologia “5G”; – che è stato dimostrato in quattro studi (Rea 1991 Havas 2006, 2010, Mc Carty et al. 2011) che è possibile identificare persone con ipersensibilità elettromagnetica affermando, sulla scorta di test e risposte obiettive e misurabili, che questi soggetti sono realmente ipersensibili se confrontati con i normali controlli; – che altri studi dimostrano che ci sono veri e propri cambiamenti fisiologici nei soggetti con elettrosensibilità e che due studi (De Luca, Raskovic, Pacifico, Thai, Korkina 2011 e Irigaray, Caccamo, Belpomme 2018) hanno dimostrato che le persone elettrosensibili hanno alti livelli di stress ossidativo e una prevalenza di alcuni polimorfismi genetici, che potrebbero suggerire una predisposizione genetica; – che il Parlamento Europeo nella Risoluzione del 2009 e l’Assemblea del Consiglio d’Europa con la Risoluzione n. 1815 del 2011 hanno richiamato gli stati membri a riconoscere l’elettrosensibilità come una disabilità, al fine di dare pari opportunità alle persone che ne sono colpite; – che, riscontrati gli “effetti nocivi sulla salute umana”, il 15 gennaio 2019 il Tar del Lazio ha quindi condannato i Ministeri di Salute, Ambiente e Pubblica Istruzione a promuovere una adeguata campagna informativa “avente ad oggetto l’individuazione delle corrette modalità d’uso degli apparecchi di telefonia mobile”, mentre una serie di sentenze emesse nell’ultimo decennio dalla magistratura internazionale e italiana attestano il danno da elettrosmog, l’elettrosensibilità ed il nesso causale telefonino cancro anche oltre ogni ragionevole dubbio (Cassazione 2012), tanto che note compagnie internazionali di assicurazioni come Swiss Re e Lloyd’s non ne coprono più il danno; – che pertanto prima di consentire l’installazione degli impianti “5G”, dovrebbe essere scrupolosamente valutato il rischio attribuibile a tale intervento, eseguendo anche un monitoraggio sanitario su un campione di popolazione residente e non residente per individuare l’insorgenza di possibili effetti collaterali; – che nonostante la sperimentazione “5G” sia stata già avviata, non esistono studi che, preliminarmente alla fase di sperimentazione, abbiano doverosamente fornito una valutazione del rischio sanitario e per l’ecosistema derivante da una massiccia, multipla e cumulativa installazione di milioni di nuove antenne che, inevitabilmente, andranno a sommarsi a quelle esistenti; – che spetta al Sindaco, nella sua veste di ufficiale di Governo e massima autorità sanitaria locale in ossequio all’art. 32 della Costituzione ed al principio di precauzione sancito dal diritto comunitario e dall’art. 3-ter del D.L.vo n. 152/2006, al fine di fronteggiare la minaccia di danni gravi ed irreversibili per i cittadini, di adottare le migliori tecnologie disponibili e di assumere ogni misura e cautela volte a ridurre significativamente e, ove possibili, eliminare l’inquinamento elettromagnetico e le emissioni prodotte ed i rischi per la salute della popolazione; – che nel 2011 la IARC (International Agency for Research on Cancer) ha classificato i campi elettromagnetici delle radiofrequenze come possibili cancerogeni per l’uomo e che l’1 novembre 2018 il National Toxicology Program ha diffuso il rapporto finale di uno studio su cavie animali dal quale è emersa una “chiara evidenza che i ratti maschi esposti ad alti livelli di radiazioni da radiofrequenza, come 2G e 3G, sviluppino rari tumori delle cellule nervose del cuore”. Il rapporto aggiunge anche che esistono anche “alcune evidenze di tumore al cervello e alle ghiandole surrenali” e che qui si sta parlando ancora di 2G e 3G, ma ora si vuole introdurre, in modo ubiquitario, capillare e permanente il “5G”; che, nel marzo 2018, inoltre, sono stati diffusi i primi risultati dello studio condotto in Italia dall’Istituto Ramazzini di Bologna (Centro di ricerca sul cancro Cesare Maltoni), che ha considerato esposizione alle radiofrequenze della telefonia mobile mille volte inferiori a quelle utilizzate nello studio sui telefoni cellulari del National Toxicology Program, riscontrando gli stessi tipi di tumori. Infatti, sono emersi aumenti statisticamente significativi nell’incidenza degli Schwann e gliomi maligni, tumori rari delle cellule nervose del cuore, nei ratti maschi del gruppo esposto all’intensità di campo più alta, 50 V/ m. Inoltre, gli studiosi hanno individuato un aumento dell’incidenza di altre lesioni, già riscontrate nello studio dell’NTP: iperplasia delle cellule di Schwann e gliomi maligni (tumori del cervello) alla dose più elevata; – che con nota prot. 17440 del 24 aprile 2020 l’Arpa Sicilia, pronunciandosi sulla richiesta avanzata da Wind Tre S.p.a., acquisita al prot. n. 16678 del 17/04/2020, relativa alla relazione di conformità dei livelli attesi di campo elettromagnetico a seguito della riconfigurazione di una stazione radio base (SRB) e inserimento delle tecnologie 4G_B38 2600 MHz e “5G” 3600 MHz (sistemi trasmissivi complessivi: GSM 900 MHz, UMTS 900/2100 MHz, LTE 1800/2100/2600 MHz, “5G” 3600 MHz e 4G_B38 (TDD-LTE) 2600 MHz), “visto che al momento la normativa sulla tecnologia trasmissiva m-MIMO tipicamente utilizzata dal “5G”, sia tecnica che legislativa, è in itinere ed è opportuna una valutazione continua in attesa della normativa di merito” ha rilasciato un parere “subordinato, a seguito delle simulazioni svolte da questa Agenzia, alla verifica post attivazione da parte di Arpa Sicilia dei valori di campo elettrico prodotti nell’edificio ubicato a circa 15 m di distanza e a Nord dell’impianto e sue pertinenze esterne” chiarendo ulteriormente “Tenendo in debito conto le premesse del presente parere, la sperimentazione risulta mirata alla verifica periodica dei livelli di campo elettromagnetico generati dalla nuova tecnologia con opportuni report forniti dall’operatore di rete, a cadenza mensile o, se tecnicamente non realizzabile, con cadenza massima trimestrale, tramite i valori di potenza massima, e media giornaliera, forniti al bocchettone d’antenna del sistema in parola. Il presente parere sperimentale non sostituisce in alcun modo le autorizzazioni”; – che dunque il parere rilasciato da ARPA Sicilia conferma la mancanza di un adeguato studio preliminare e di una sperimentazione che sia stata condotta per un tempo sufficiente ad acquisire i valori di campo elettromagnetico generati dalla nuova tecnologia; Richiamata la recente pronuncia del TAR Campania, Sezione Napoli n° 967 del 24 aprile 2020, con la quale pronunciandosi sulla istanza cautelare per la sospensione dell’efficacia del silenzio assenso formatosi sulla richiesta di autorizzazione ai sensi degli artt. 87 e 88 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs. n° 259/2003 ss.mm.ii.) prot. n. 18461/2019 del 14/05/2019 presentata da ILIAD ITALIA S.P.A. e GALATA S.P.A. al Comune di Quarto per la installazione di un nuovo impianto di radiotrasmissione per rete di telefonia mobile di Iliad Italia S.p.A., ha accolto la domanda cautelare sospendendo l’efficacia del provvedimento autorizzatorio e disponendo l’inibizione dell’effettuazione di ulteriori lavori e dell’eventuale attivazione dei soli nuovi impianti (qualora le necessarie opere risultino completate); Tutto ciò premesso, ▪ Visti gli artt. 32 e 118 Cost.; ▪ Visto l’art. 1,comma 1, Legge n° 241/1990; ▪ Visto l’art. 117 del D.Lgs 31/3/1998 n° 112 ▪ Visto l’art. 32 della L. 23/12/1978 n° 833; ▪ Visto l’art. 174, comma 2, T.U.E.; ▪ Visto l’art. 3-ter D.Lgs. n° 152/2006; ▪ Visto il “Regolamento Comunale per l’installazione di infrastrutture di telecomunicazioni ed il controllo dei campi elettromagnetici” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 06 del 20 giugno 2008; ▪ Visto l’art. 50 del Decreto legislativo n° 267/2000; ▪ Visto lo Statuto Comunale.

ORDINA Il divieto temporaneo, in applicazione del principio di precauzione sancito e riconosciuto dall’Unione Europea, a chiunque di sperimentare, installare e diffondere sul territorio del Comune di Furnari (ME) impianti con tecnologia “5G”, in attesa di dati scientifici più aggiornati fra i quali la nuova classificazione della cancerogenesi delle radiofrequenze “5G annunciata dall’International Agency for Research on Cancer e prendendo in riferimento i dati scientifici più aggiornati e già disponibili sugli effetti delle radiofrequenze, che evidenziano l’estrema pericolosità per la salute dell’uomo, in attesa di poter regolamentare attraverso un atto di Consiglio Comunale, Organo preposto a tale scopo.

DISPONE Che copia della presente ordinanza sia trasmessa, tramite PEC, per doverosa conoscenza e per quanto di competenza a: ▪ Presidente della Repubblica ▪ Presidente del Consiglio dei Ministri; ▪ Ministro della Salute; ▪ Ministro dello Sviluppo economico; ▪ Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; ▪ Ministro dell’Interno; ▪ Autorità delle Garanzie nelle Comunicazioni; ▪ Presidente della Regione Siciliana; ▪ Assessore alla Salute Regione Siciliana; ▪ UTG – Prefettura di Messina; ▪ Azienda Sanitaria Provinciale di Messina N° 5; ▪ ARPA SICILIA; ▪ ARPA Struttura Territoriale di Messina; ▪ Commissariato di P.S. di Barcellona P.G.; ▪ Stazione dei Carabinieri di Furnari; ▪ Tenenza della Guardia di Finanza di Barcellona Pozzo di Gotto (ME); ▪ Comando della Polizia Municipale; ▪ Responsabile Area Tecnica del Comune di Furnari. AVVERTE Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, o ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana nel termine di giorni 120 dalla medesima data. Che gli obblighi, i divieti e le limitazioni della presente Ordinanza saranno resi di pubblica conoscenza mediante pubblicazione della presente nell’Albo Pretorio on-line. Il presente provvedimento va pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto sezione “Provvedimenti Organi Indirizzo-Politico”.