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A seguito delle dimissioni del sindaco Filippo Bonansinga e del conseguente commissariamento dell’ente, si registra un primo rilevante atto di gestione adottato dal commissario straordinario, destinato a produrre effetti anche sul piano giudiziario.
Con determina n. 4/2026, adottata dopo circa 15 giorni dal proprio insediamento, il commissario ha dichiarato la cessazione del contratto di lavoro del Dott. geologo Giuseppe Nania stipulato con il Comune di Merì quale responsabile del Terzo Settore “Area Tecnico – Manutentiva” per effetto di incarico conferito mediante procedura selettiva pubblica ai sensi dell’articolo 110 del TUEL e con inquadramento nella pianta organica dell’ente. Contestualmente, il medesimo provvedimento ha attribuito le funzioni di responsabile di settore al segretario comunale.
Il dott. Giuseppe Nania ha pertanto promosso ricorso innanzi al giudice del lavoro presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, assistito dall’avvocato Natale Bonfiglio del Foro di Messina.
La prima udienza risulta già fissata per il giorno 7 luglio 2026 ed è finalizzata alla trattazione della richiesta di misura cautelare d’urgenza ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile, con la quale si mira a ottenere la reintegrazione immediata nel posto di lavoro sull’assunto che il provvedimento del commissario straordinario è palesemente illegittimo perché, in violazione di Legge, ha ritenuto che la scadenza del contratto fosse legata alle dimissioni volontarie rassegnate dal Sindaco del Comune di Merì per meri motivi di salute, anziché alla durata legale quinquennale del mandato fissata a Giugno 2027 come chiarito dall’unanime Giurisprudenza della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, confermata con sentenze dell’anno 2026 che sono state riportate nel corpo del ricorso depositato dal Dott. Nania dinanzi al Tribunale di Barcellona giusto per evidenziare l’eclatante errore commesso dal Commissario.
“La revoca del mio incarico – dichiara Nania – si configura come un atto giuridicamente infondato.
Ho ritenuto doveroso adire l’autorità giudiziaria, non solo a tutela della mia posizione, ma anche a presidio dei principi di legalità e continuità dell’azione amministrativa.
Qualora il Giudice adito dovesse riscontrare che non si tratta di un mero errore interpretativo mi riservo di promuovere ogni ulteriore azione, anche nelle sedi competenti per l’accertamento di eventuali responsabilità sotto profili diversi dall’ambito civilistico.
Nel corso di pochi mesi, il settore da me diretto ha conseguito risultati concreti e verificabili: è stata avviata una puntuale riorganizzazione degli uffici, sono stati intercettati finanziamenti pubblici rilevanti e sono stati impostati percorsi strategici per lo sviluppo del territorio. L’interruzione improvvisa di tale attività rischia di compromettere seriamente il lavoro svolto e le opportunità acquisite.
Esprimo forte preoccupazione affinché le risorse ottenute non vengano disperse e possano tradursi in interventi reali a beneficio della collettività, considerato che, allo stato, e per quanto è dato sapere, sembra che nessuna iniziativa sia stata ancora concretamente avviata.
La vicenda si inserisce in un contesto amministrativo delicato e, qualora la tesi del ricorrente dovesse essere accolta dal giudice del lavoro, potrebbe aprire scenari ulteriori, non solo sul piano della reintegrazione o del risarcimento del danno, ma anche con possibili profili di responsabilità di natura penale e/o erariale a carico dei soggetti che coinvolti dalle illecite condotte ipotizzate dal dott. Giuseppe Nania.

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