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Disposte le “Misure a tutela del decoro di particolari luoghi” con ordinanza sindscale, a tutela di determinati luoghi cittadini e per garantire una maggiore sicurezza.

L’ordinanza elenca le aree urbane sulle quali il Comune e le autorità di Pubblica sicurezza, a Messina, hanno la facoltà di esercitare specifici poteri come l’ordine di allontanamento e di divieto di accesso: Stazioni Centrale e Marittima (nel raggio di 100 metri); piazza Stazione; capolinea tranvia Annunziata e Fermi; Cavallotti (per una distanza di 50 metri); imbarcadero Caronte di viale della Libertà (rada San Francesco e “serpentone” per una distanza di 50 metri) e loro pertinenze; ospedale Papardo, Policlinico, Piemonte (per una distanza di 100 metri); scuole Bisazza, Basile, Antonello, Majorana-Marconi, Archimede, Verona-Trento, La Farina, Seguenza, Maurolico, Jaci, Quasimodo, Minutoli (per una distanza di 100 metri) e le loro pertinenze;

sedi universitarie delle vie T. Cannizzaro, P. Castelli, piazza XX Settembre, Annunziata, Papardo, (per una distanza di 100 metri) e le loro pertinenze; i complessi monumentali Monte di Pietà, Porta Grazia, chiese San Giovanni di Malta, San Francesco all’Immacolata, dei Catalani, Monastero di Montevergine, Cristo Re, le piazze del Governo e del Municipio, teatro Vittorio Emanuele, piazza Antonello, Galleria Vittorio Emanuele, piazza Duomo (per una distanza di 100 metri) e le loro pertinenze; il perimetro delimitato fra le vie La Farina, T. Cannizzaro, C. Battisti, viale Europa, Vittorio Emanuele, Garibaldi, corso Cavour, piazzette tematiche, piazza Lepanto, I Settembre, tra piazza Duomo e via Garibaldi, Batteria Masotto-Passeggiata a Mare (per una distanza di 100 metri);

ville Mazzini e Dante; aree mercatali S. Orsola, Vascone, Zaera, Aldisio, E. Fermi, Giostra (per una distanza di 100 metri); e tutte le aree comunali adibite a verde pubblico, parcheggi e androni dei supermercati, centri commerciali, vicinanze dei luoghi di culto.

Obiettivo dell’ordinanza, nelle more di adeguamento del Regolamento comunale di Polizia urbana, sono la tutela del patrimonio culturale ed ambientale della città, una maggiore sicurezza urbana nel territorio, anche al fine di agevolare l’attività operativa della Polizia municipale e delle altre Forze di polizia, nel preservare il decoro e la vivibilità urbana. Sono, dunque, vietati il bivacco anche con il consumo di alimenti e bevande sul suolo comunale disseminando rifiuti, nonché tenere comportamenti che possano incidere negativamente sulla libera fruizione delle aree e degli spazi pubblici; è vietato l’accattonaggio molesto eseguito con insistenza o l’ oppressione nelle richieste di denaro e, in genere, sono vietate le azioni che turbino il libero utilizzo delle aree pubbliche e dei parcheggi limitrofi e/o che vi rendano difficoltoso l’accesso; mendicare con la presenza di minori o con l’utilizzo di animali o simulando menomazioni fisiche per richiamare l’attenzione e la compassione dei passanti; le richieste di denaro con offerta di servizi quali la pulizia dei vetri, fari o altri parti di veicoli; occupare illecitamente gli spazi pubblici, stazionare o intralciare la libera circolazione di persone e veicoli.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione di quanto disposto dall’ordinanza sindacale,  consiste nel pagamento di una somma da 100 a 300 euro. Al trasgressore, una volta accertata la condotta illecita, sarà ordinato l’allontanamento dal luogo in cui il fatto è commesso.

Livia Di Vona