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Prorogato fino al 3 aprile, conformemente al decreto legge n. 6/2020, il termine delle ordinanze sindacali.
Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; – Visto il D.P.C.M. dell’8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; – Visto in particolare l’art. 1, comma 1, del citato decreto laddove viene disposta l’adozione delle seguenti misure: “a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”; – Considerato che con successivo D.P.C.M. del 9 marzo 2020, in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, dell’incremento dei casi sul territorio nazionale e della necessità, dunque, di adottare misure uniformi su tutto il territorio nazionale, le misure di cui all’art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 sono state estese all’intero territorio nazionale; – Atteso che con DPCM dell’11 marzo 2020, sono state ulteriormente inasprite le misure atte al contenimento del Coronavirus; – Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 5 del 13 marzo 2020; – Visto l’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 pubblicata sulla G.U. Serie Generale, n. 73 del 20 marzo 2020; – Visto il DPCM del 22 marzo 2020; – Considerato il permanere della situazione di emergenza sanitaria per la quale il Sindaco ha emanato le Ordinanze nn. 47,48,49 e 50, da 60 a 78 per la disciplina e la gestione emergenziale; – Visto l’art. 50 del TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, comma 5 ai sensi del quale “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato Riservato all’Ufficio Proponente prot. n. 80176 del 25.03.2020 Richiesta pubblicazione Albo Pretorio on-line n. 3994 del 25.03.2020 2 o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”. – Per tutta la durata di efficacia del DPCM 22 marzo 2020, e dunque fino al 3 aprile 2020, salvo eventuali proroghe e/o revoche che verranno disposte con provvedimenti statali, IL SINDACO CATENO DE LUCA, con Ordinanza n. 79 di ieri, mercoledì 25, ORDINA di prorogare la validità di quanto previsto nelle Ordinanze attualmente vigenti ed efficaci al 3 aprile 2020.