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Nell’ambito delle attività che il GAL fa a favore del territorio sono state proposte delle modifiche al DL sulla pesca in trattazione presso l’ARS, al fine di favorire il settore del florovivaismo, i borghi e connettere in una logica di sistema rurale il settore agricolo e quello ittico.

“In particolare, abbiamo proposto – dichiara l’Arch. Roberto Sauerborn Direttore Generale – l’istituzione per legge dell’Osservatorio sul Florovivaismo e la valorizzazione dei borghi.

Tali modifiche sono state immediatamente condivise e presentate, entro il termine di mercoledì scorso, dall’On. Calderone alla III Commissione Legislativa dell’ARS che ha proposto e tratta il Disegno di Legge che andrà in discussione.

Siamo anche certi che tutta la deputazione regionale della nostra provincia, e non solo, condividerà tale proposta avendo già avuto, peraltro, conferma del loro appoggio dagli on. De Domenico e on. Catalfamo in una positiva logica trasversale tutta a favore innanzitutto del settore del florovivaismo e del territorio in generale.

Si riportano di seguito  le modifiche ai DL n. 291 “Sicilia pesca mediterranea. Identità ed economia del mare”, presentato il 26 giugno 2018 DL, e n.292 “Interventi per il settore ittico, Nuove disposizioni in materia di pesca nel Mediterraneo” presentato il 5 luglio 2018. Tradotto nel Disegno di legge della III commissione “Norme per la salvaguardia della cultura e delle identità marine e per la promozione dell’economia del mare. Disciplina della pesca mediterranea in Sicilia.”

 

“PROPOSTA DI EMENDAMENTI (pubblicata integralmente)

AL DISEGNO DI LEGGE DELLA III COMMISSIONE

NORME PER LA SALVAGUARDIA DELLA CULTURA E DELLE IDENTITÀ MARINE E PER LA PROMOZIONE DELL’ECONOMIA DEL MARE. DISCIPLINA DELLA PESCA MEDITERRANEA IN SICILIA

 

Premesso,

  • che l’attività marina e così la pesca mediterranea, rientra nel più ampio concetto di ruralità ormai adottato a livello comunitario per tutto il settore agro-ittico, tant’è che i fondi SIE (FEASR, FESR, FEAMP, FSE) pur se ciascuno dotato di proprio Regolamento, sono normati unitariamente dal REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

 

  • che tale condizione di unitarietà è prevista già a partire dall’Accordo di Partenariato da cui sono derivati i PON e i POR di tutta Italia;

 

  • che non appare congruente con il concetto di Sviluppo Sostenibile Condiviso e Partecipato su cui si fonda tutta la Programmazione Europea, pensare a norme che propongano modalità di sviluppo, incremento, tutela che vedano separati i settori che si fondano sulle tradizioni e la cultura anche materiale della nostra Sicilia;

 

  • che tutta la storia della Sicilia ci racconta da sempre che la nostra cultura ha sempre visto assieme il mare e la montagna, le attività del mare e della campagna caratterizzare quella che una volta era riconducibile ad un concetto di “sopravvivenza” grazie alla poliedrica capacità di saper interfacciarsi con il mare e con la terra per portare avanti l’economia dei territori;

tutto ciò premesso e considerato,

si propongono le seguenti modifiche (i seguenti emendamenti) ai  DL n. 291 “Sicilia pesca mediterranea. Identità ed economia del mare”, presentato il 26 giugno 2018 DL, e  n.292 “Interventi per il settore ittico, Nuove disposizioni in materia di pesca nel Mediterraneo” presentato il 5 luglio 2018. Tradotto nel Disegno di legge della III commissione “Norme per la salvaguardia della cultura e delle identità marine e per la promozione dell’economia del mare. Disciplina della pesca mediterranea in Sicilia

Si indicano in GRASSETTO le aggiunte e/o modifiche;:

 

Emendamento al Titolo del DL

In “Norme per la salvaguardia della cultura e delle identità agro-marine (o rurali) e per la promozione dell’economia del mare rurale . Disciplina della agro-pesca mediterranea in Sicilia”

Art. 1

  1. …………….. il sostegno della Regione siciliana alla agro-pesca mediterranea attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi:
    1. definire e tutelare l’identità e la specificità della agro-pesca mediterranea coniugando sostenibilità economica, sociale, culturale e ambientale;
    2. modernizzare, innovare e valorizzare le attività degli imprenditori agro-ittici (o rurali) favorendo l’esercizio delle seguenti attività connesse: la vendita diretta, la tutela ambientale, la agro-pesca turistica (o agro-pesca-turismo o turismo rurale) , il turismo agro-ittico (o agro-ittiturismo), le attività didattiche;
    3. valorizzare i prodotti agro-ittici siciliani promuovendo l’informazione ai consumatori, la tutela e la trasparenza del mercato;
    4. sviluppare le seguenti infrastrutture di filiera: mercati del pescatore, mercati ittici, porti e luoghi di sbarco, poli logistici, mercati agricoli o rurali;
    5. promuovere le tradizioni culturali del mondo della agro- pesca e il loro valore antropologico e pedagogico;
    6. preservare il patrimonio culturale dei borghi marinari, delle tonnare fisse, delle barche da pesca tradizionali quali le feluche e delle altre pesche storiche, delle produzioni agricole tipiche, dei macchinari e delle lavorazioni e trasformazione dei prodotti agricoli;
    7. sostenere le relazioni e la cooperazione transfrontaliera mediterranea prevedendo specifiche misure di intervento per la creazione e la conservazione di adeguate zone di protezione e ripopolamento degli stock agro-ittici;

 

 

  1. La Regione siciliana promuove l’aggregazione produttiva attribuendo ai soggetti economici, alle organizzazioni sociali, agli organismi intermedi e agli enti locali un ruolo fondamentale per la modernizzazione e lo sviluppo del settore agro- ittico e per la tutela e la salvaguardia delle produzioni agro- ittiche e dell’ambiente.

 

Capo I

Strumenti di programmazione, gestione e cooperazione delle attività di agro-pesca

Art. 2.

Piani di gestione locale e consorzi di pesca e agricoltura.

  1. La Regione siciliana favorisce, attraverso i Piani di gestione locale, un sistema di pesca ruralità conforme al principio dello sviluppo sostenibile, come definito dall’articolo 3 quater del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152 e basato sull’uso delle risorse locali. A tal fine valorizza le reti di connessione delle imprese produttive attraverso il sostegno all’innovazione e il coinvolgimento degli enti di ricerca e degli organismi intermedi.
  2. Gli obiettivi del Piano di gestione locale sono:
  3. a) la definizione di modelli di sviluppo per la modernizzazione del settore agro-ittico locale e la salvaguardia dei livelli occupazionali e reddituali;
  4. b) l’uso sostenibile delle risorse agro- ittiche, attraverso la gestione responsabile delle attività di agro-ittica pesca nei territori e nelle acque territoriali siciliane e l’introduzione di sistemi di cogestione;
  5. c) la salvaguardia delle attività agro-ittiche pesche tradizionali e storiche locali.
  6. I piani di gestione locale disciplinano:
  7. a) la tipologia degli attrezzi delle attività agro-ittiche da pesca, il numero e la dimensione, le modalità di impiego e la composizione delle catture che possono essere tenute a bordo durante la pesca con tali attrezzi;
  8. b) la definizione delle aree e dei periodi nei quali le attività agro-ittiche di pesca sono vietate o sottoposte a restrizioni;
  9. c) le misure specifiche volte a ridurre l’impatto delle attività agro-ittiche di pesca sugli ecosistemi marini vulnerabili e sulle specie non bersaglio;
  10. d) le misure specifiche per accrescere la selettività degli attrezzi per la agro – itti coltura da pesca;

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  1. e) le misure specifiche per ridurre i rigetti in mare.
  2. f) i diritti esclusivi di pesca nell’ambito dell’area del Piano di gestione, al fine di salvaguardare la riproduttività e la biodiversità ittica.
  3. Il Piano di gestione locale interessa aree omogenee per caratteristiche rurali, alieutiche, amministrative, fisiografiche ed ecologiche anche entro le 12 miglia dalla costa.
  4. L’area interessata dal Piano di gestione locale non può essere inferiore a 50 km di costa marina o ad un’areale che comprenda meno di 50 mila abitanti. Tale limite non è richiesto per i Piani di gestione relativi alle isole minori.
  5. I soggetti attuatori del Piano di gestione locale devono rappresentare o almeno il 70 % delle imbarcazioni da pesca autorizzate ad esercitare la pesca artigianale costiera e regolarmente iscritte negli Uffici marittimi in cui ricade l’area di gestione individuata o essere costituiti da organismi intermedi riconosciuti secondo i principi LEADER.
  6. Il soggetto attuatore del Piano di gestione indica, ove necessario, l’Organismo scientifico incaricato del supporto tecnico-scientifico all’attività progettuale del Piano stesso e alle sua attuazione individuandolo tra gli enti o istituti di ricerca pubblici o organismi intermedi.
  7. Presso il Dipartimento regionale della pesca mediterranea è istituito il tavolo di coordinamento dei Piani di gestione locale di interesse ittico. Presso il Dipartimento regionale dell’agricoltura è istituito il tavolo di coordinamento dei Piani di gestione locale di interesse agricolo. Talei coordinamenti assicurano il raccordo normativo e amministrativo con i piani di gestione nazionali e internazionali.
  8. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge il i Dipartimenti regionali della pesca mediterranea e dell’agricoltura individuano, attraverso procedure ad evidenza pubblica, i Consorzi di gestione della pesca artigianale responsabili dei Piani di gestione locale.

 

Art 3 – bis

Cooperazione mediterranea transfrontaliera

  1. La Regione siciliana promuove, attraverso l’Osservatorio del florovivaismo mediterraneo, l’istituzione, nell’ambito della cooperazione transfrontaliera e nel rispetto delle norme comunitarie, di un’area pilota di sperimentazione ed applicazione di misure a tutela delle risorse agricole.

………..

Art.4 bis  Rete di coordinamento dei comuni rurali

  1. Presso il Dipartimento dell’agricoltura è istituita la rete di coordinamento dei Comuni rurali siciliani. Tale rete provvede alla definizione e all’attuazione di politiche finalizzate allo sviluppo delle infrastrutture (mercati fieristici, sale per la vendita all’asta, siti di sbarco e ripari di prodotti agro-ittici, strutture per la raccolta di scarti e rifiuti del settore agricolo, dei poli logistici per l’agricoltura ed il florovoivaismo) e per la promozione dei lavoratori, con particolare riguardo a:

 

  1. a) la formazione professionale, l’apprendimento permanente, la diffusione delle conoscenze di carattere economico, giuridico, scientifico, nonché l’acquisizione di nuove competenze professionali connesse alla gestione sostenibile degli ecosistemi;
  2. b) i collegamenti in rete e gli scambi di esperienze e buone pratiche tra le parti interessate.
  3. I Comuni rurali del territorio regionale possono chiedere di aderire alla Rete dei comuni siciliani.

………………………..

Capo II

Tutela delle tradizioni culturali della pesca ruralità.

Art. 5. Registro delle identità della agro – pesca mediterranea e dei borghi marinari siciliani

  1. E’ istituito presso il Dipartimento regionale della pesca mediterranea il registro delle identità della pesca mediterranea e dei borghi marinari. Tale registro è tenuto in modalità telematica, interattiva ed è consultabile per finalità didattiche.

1-bis 1. E’ istituito presso il Dipartimento regionale dell’agricotlura il registro delle identità della ruralità mediterranea e dei borghi sicilianii. Tale registro è tenuto in modalità telematica, interattiva ed è consultabile per finalità didattiche.

  1. Il registro è redatto in conformità alle indicazioni della Commissione intergovernativa per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO, anche al fine di contribuire ad implementare la “Lista rappresentativa del Patrimonio Culturale immateriale” (Representative list of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) e la “Lista del Patrimonio immateriale che necessita di Urgente tutela” (List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding).
  2. Tale registro contiene:
  3. a) l’identificazione, la documentazione e classificazione dei saperi e delle conoscenze rurali marinare e delle tradizioni orali;
  4. b) l’indicazione delle misure tecniche degli attrezzi da agro-pesca tradizionale;
  5. In apposita sezione del registro sono indicate altresì le azioni da intraprendere per la salvaguardia del patrimonio culturale marinaro e per la promozione della filiera agro-ittica mediterranea.
  6. Apposite sezioni del registro di cui al comma 1 del presente articolo, riportano:
  7. a) la descrizione degli attrezzi utilizzati e i metodi di cattura per la agro-pesca nel mediterraneo;
  8. b) il censimento dei dati sugli opifici dediti alla trasformazione e conservazione dei prodotti agro-ittici;
  9. c) la documentazione relativa alle tipologie e modalità di trasformazione e conservazione del prodotto e del pescato;
  10. d) l’individuazione di fonti storiche e bibliotecarie contenenti nozioni riguardanti la agro-pesca nel Mediterraneo;
  11. e) il censimento dei maestri d’ascia nel Mediterraneo;
  12. f) il censimento dei borghi marinari;
  13. g) il censimento delle tonnare fisse;
  14. h) il censimento dei mercati agro-ittici siciliani con i dati delle relative attività.
  15. Entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge i sindaci chiedono l’inserimento dei borghi marinari e delle tonnare fisse presenti nel proprio territorio nelle relative sezioni del registro di cui al presente articolo.

…………………………..

Capo VIII

Norme varie

Art. 37

Golfi di Castellammare, Patti, Tindari-Barcellona PdG e Catania

  1. Al fine di sviluppare piani locali di pesca sostenibile e di proteggere la bioversità degli ecosistemi marini locali, entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge il Dipartimento regionale della pesca mediterranea approva i piani di gestione dei golfi di Castellammare, Patti, Tindari-Barcellona PdG e Catania.
  2. Nei golfi di cui al precedente comma 1 del presente articolo, la riapertura della pesca è subordinata alla preventiva approvazione dei relativi piani di gestione.

……………………..

Art. 38 – bis

Osservatorio del Florovivaismo e del paesaggio rurale Mediterraneo -……………………

  1. E’ istituito l’Osservatorio del florovivaismo e del paesaggio rurale del Mediterraneo.
  2. L’Osservatorio del Florovivaismo e del paesaggio rurale del Mediterraneo, di seguito denominato Osservatorio, é istituito con decreto dell’Assessore regionale per l’agricoltura ed ha il fine di attivare studi in materia di innovazione, internazionalizzazione, mercato, finanza di distretto e dell’ambiente rurale a supporto del sistema delle imprese della filiera florovivaistica e dell’Amministrazione regionale. L’Osservatorio, altresì, redige il Rapporto annuale del florovivaismo.
  3. Per le finalità del presente articolo l’Assessore regionale per la agricoltura e la pesca è autorizzato ad erogare la somma di 200 migliaia di euro a decorrere dal 2018.
  4. L’onere di cui al comma 3 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione 2018-2020, …………………………………………..