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Sull’affidamento della gestione dell’asilo nido comunale nel periodo che va da novembre 2019 a giugno 2020 con utilizzo di fondi PAC “Programma Nazionale Servizi di cura all’Infanzia e agli anziani non autosufficienti. 2° Riparto. Piano di intervento Infanzia. Sostegno Diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica”, interviene il consigliere comunale Domenico Feminò ponendo un interrogazione al Sindaco Domenico Munafò, al Consiglio e ai responsabili comunali competenti.

La questione riguarderebbe i punti del disciplinare di gara in oggetto, spiega Feminò: “Requisiti ci capacità economica-finanziaria: Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili pari a € 50.000,00; Il settore di attività è assistenza asili nido, domiciliare minori e gestione comunità alloggio.” Inoltre aggiunge il consigliere termense: “Requisiti di capacità tecnica e professionale: Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi. Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio, un servizio di assistenza domiciliare minori e/o gestione di comunità alloggio e asili nido per € 50.000,00.”
Secondo quanto sopra recitato, se l’intenzione dell’Ente era quella di ampliare la platea dei partecipanti al bando, essendo in presenza di un micronido – pone il quesito Feminò -che deve ospitare esclusivamente minori (0-36 mesi), perché si è limitata la partecipazione inserendo come requisito la gestione comunità alloggio ed assistenza domiciliare minori e non privilegiando la mera assistenza ai minori?!
Alla luce dei requisiti sopra citati da disciplinare, potrebbe succedere che la partecipazione al bando venga limitata a chi ha maturato esperienza nei suddetti specifici settori”.
Inoltre nei criteri di valutazione al punto 1.1 viene citato quanto segue: Modalità di organizzazione e gestione del servizio oggetto del presente appalto, anche introducendo nuove e diverse caratteristiche, con particolare attenzione alla centralità del bambino anche non autosufficiente e, in quest’ultimo caso, al sostegno della famiglia.”
Alla luce del predetto criterio non ci si spiega il perché nei requisiti di partecipazione non è stato inserito esperienza in favore di minori con handicap.
Inoltre, a parere dello scrivente, lo squilibrio sui criteri discrezionali va in contrasto con quanto previsto dalla normativa vigente.
Alla luce di quanto sopra, – conclude il consigliere – si consiglia la sospensione della gara e la modifica in autotutela del relativo disciplinare”.