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L’ex Tecnico Comunale del Comune di Terme Vigliatore Geom. Torre Vincenzo è stato prosciolto, al termine dell’udienza preliminare, dalle accuse di abuso d’ufficio e falso, assieme all’imprenditore Imbesi Antonino, titolare di un’azienda zootecnica ubicata nella C.da Rosa del comune termale.
Lo ha deciso il GUP del Tribunale di Barcellona P.G. dott. Giuseppe Sidoti con la formula “perché il fatto non sussiste”.
Il procedimento traeva origine da una rapporto dei Carabinieri del NOE (Nucleo Operativo Ecologico) di Catania, redatto a seguito di un controllo di polizia ambientale effettuato nell’estate del 2018, quando era stato accertato presso l’azienda dell’Imbesi, l’esistenza di uno scarico di reflui fognari non autorizzato, oltre all’avvenuta realizzazione di alcuni manufatti, senza titoli edilizi.
Successivamente da verifiche documentali espletate presso il Comune di Terme Vigliatore era emerso che qualche giorno dopo l’accertamento l’Imbesi aveva ottenuto dal Geom. Torre il rilascio di un’autorizzazione allo scarico ritenuta però illegittima perché carente di documentazione ed inoltre lo stesso tecnico comunale era stato accusato di aver commesso reati di falso nell’effettuare, sempre su sollecitazione dei carabinieri del NOE, ulteriori accertamenti sui corpi di fabbrica realizzati nell’azienda zootecnica dell’Imbesi senza alcun titolo edilizio.
Secondo l’accusa e come si legge nel relativo capo d’imputazione, con il suo comportamento il tecnico comunale avrebbe procurato “un ingiusto vantaggio patrimoniale ad Imbesi Antonino consistito nell’evitare che allo stesso venissero contestate le relative violazioni in materia edilizia e di sversamento delle acque”.
Nel corso dell’udienza preliminare svoltasi lo scorso 26 maggio, i difensori degli imputati, gli Avv.ti Francesco Puliafito e Pinuccio Calabrò hanno dimostrato, anche con l’ausilio di una memoria scritta, l’inconsistenza di tutte le imputazioni contestate in quanto, alla luce della disciplina amministrativa sul condono edilizio, nessun falso era stato posto in essere dal tecnico comunale per quanto riguarda gli edifici realizzati nell’azienda ed inoltre, l’autorizzazione allo sversamento dei reflui nella pubblica fognatura era stata legittimamente rilasciata nel pieno rispetto della normativa ambientale contenuta nel D.Lgs. n. 152/2006, il quale prevede un iter semplificato proprio per gli scarichi e per le autorizzazioni relative alle acque provenienti dalle imprese dedite all’allevamento del bestiame.
In conclusione, come scritto dal GUP nella motivazione della sentenza depositata nei giorni scorsi, risultando gli elementi acquisiti inidonei a fondare un giudizio di responsabilità e palesandosi l’inutilità del giudizio, è apparsa doverosa una pronuncia di non luogo a procedere nei confronti di entrambi gli imputati e per tutte le imputazioni loro elevate, perché il fatto non sussiste.