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Un forte appello, l’ennesimo alle autorità regionali preposte, dalle associazioni ambientaliste della Valle del Mela che hanno scritto ed inviato una lettera alla Regione: “NO ad un’ulteriore centrale termoelettrica nella valle del Mela”, a firma di Davide Fidone, Presidente del Comitato dei cittadini contro l’inquinamento nella valle del Mela, Egidio Maio, Coordinatore del Circolo Zero Waste Sicilia “A. Carmoz” e Santo Gringeri, Presidente dell’Associazione ARCI Messina APS.

“Abbiamo combattuto e sconfitto l’inceneritore del Mela per mantenere un punto fermo: nella valle del Mela non è possibile – si legge nella nota – aggiungere nessun altro impianto inquinante, con bruciatori e ciminiere, ma bisogna semmai ridurre l’inquinamento.
La centrale termoelettrica “peaker” proposta dalla Duferco di Giammoro, per quanto di dimensioni inferiori rispetto alle più grosse industrie della valle del Mela, comporterebbe comunque un aggravio del già preoccupante carico emissivo che grava sul comprensorio, responsabile di seri pericoli per la salute dei cittadini.
Dopo l’annullamento di una prima autorizzazione rilasciata dalla Regione l’anno scorso, ottenuta grazie al ricorso di alcuni cittadini che hanno aderito al nostro appello, la Regione si appresta a rilasciare una seconda autorizzazione che riproduce la gran parte dei vizi della prima.
Per questo il Comitato dei cittadini contro l’inquinamento nella valle del Mela, l’Associazione ARCI Messina APS e il Circolo Zero Waste Sicilia “A. Carmoz” hanno inviato stamane all’Assessore regionale all’Ambiente ed al Dirigente del Dipartimento regionale dell’Ambiente la nota in allegato.

“Pace del Mela, 23/11/2022
All’Assessore del territorio e dell’ambiente della Regione
Siciliana
assessore.territorioambiente@regione.sicilia.it
Al Dirigente generale del Dipartimento dell’Ambiente
dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione
Siciliana
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it
OGGETTO: Procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale
“Impianto peaker per il bilanciamento rete elettrica” proposto da
Duferco Sviluppo S.p.A. nel comune di Pace del Mela (ME) – codice
procedura n. 264 – Codice Progetto: ME65 IPPC5
Egregio Assessore, Egregio Dirigente,
con la presente si vuole rappresentare alle SS. VV. la
preoccupazione della comunità locale della valle del Mela riguardo
alla paventata autorizzazione dell’impianto in oggetto1
, il cui

1
Si veda ad esempio il dibattito sviluppatosi sui social network:
www.facebook.com/cittadiniValledelMela/posts/pfbid0thrYossutj566X9jn3hqkYiRUXQ28Ek6mnGh5aYgC5VWi
24vLQzzieCMHiwnGXwPl
2
impatto ambientale, per quanto inferiore rispetto a quello delle
maggiori industrie già presenti nella Valle del Mela, comporterebbe
comunque un aggravio del carico emissivo complessivo.
A tal riguardo si ricorda che Pace del Mela fa parte dell’ Area ad
Elevato Rischio di crisi Ambientale del Comprensorio del
Mela, istituita con Decreto dell’Assessore Regionale del Territorio e
dell’Ambiente n. 50/Gab del 4.9.2002, e che il sito dell’impianto in
oggetto ricade nel S.I.N. “sito di bonifica di interesse nazionale di
Area industriale di Milazzo”.
Nella valle del Mela sono infatti riconosciuti elevati livelli di
inquinamento che determinano un grave pericolo socio-sanitario,
come si evince dal contenuto del sopra citato decreto assessoriale e
dell’art. 252 del Codice ambientale.
Del resto vari studi epidemiologici hanno evidenziato, anche di
recente, numerose e preoccupanti criticità sanitarie riconducibili
verosimilmente al forte inquinamento industriale presente nell’area
(si pensi ad esempio che, in riferimento ai nati con malformazioni
congenite, l’ultimo rapporto S.E.N.T.I.E.R.I. condotto dall’Istituto
Superiore di Sanità e pubblicato nel 2019 riporta nella valle del
Mela il dato peggiore d’Italia: un eccesso dell’89% rispetto
all’atteso).

3
In tale contesto sarebbe grave l’autorizzazione di un ulteriore
impianto inquinante come quello in oggetto, che rientra tra le
industrie insalubri di I classe ai sensi del DM Sanità 5/09/1994,
senza un’approfondita istruttoria capace di escludere oltre ogni
ragionevole dubbio pericoli per la salute dei cittadini. A tal
riguardo si rammenta la Sentenza del Consiglio di Stato 20 gennaio
2015, n. 163, secondo cui “dal fondamentale diritto alla salute di cui
all’articolo 32 Cost. [deve] discendere un’azione amministrativa che
determini il rilascio dell’A.I.A. solo in condizioni che ab origine
rigorosamente si accertino come prive di qualsivoglia pericolo per la salute
umana, ovvero non ulteriormente peggiorabili per effetto dell’impianto
progettato.”
Tale accertamento non è stato condotto nella procedura, anche
perchè non è stata effettuata la valutazione, prevista dall’art. 271,
comma 5, del Codice ambientale, dell’impatto cumulativo delle
emissioni dell’impianto proposto con “il complesso di tutte le
emissioni degli impianti e delle attività presenti” nel comprensorio.
Tra l’altro tale valutazione era stata richiesta anche in alcune
osservazioni del pubblico, che evidenziavano quanto segue:
“l’art. 271, comma 5, del D.lgs. 152/2006 prevede che per il rilascio
dell’autorizzazione anche di nuovi impianti è necessaria un’istruttoria che
valuti, tra l’altro, “il complesso di tutte le emissioni degli impianti e delle
attività presenti, le emissioni provenienti da altre fonti e lo stato di qualità
dell’aria nella zona interessata”. In altre parole è necessario valutare, oltre
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allo stato della qualità dell’aria, anche l’effetto cumulativo dell’impianto in
oggetto con le emissioni prevedibili degli altri impianti e le altre fonti già
presenti nella zona interessata. Nella documentazione del proponente le
emissioni degli altri impianti e delle altre fonti presenti nella zona non
vengono affatto considerate … In ogni caso nella documentazione del
proponente non si fa alcuna considerazione dei livelli di ozono registrati
nell’area in questione. I possibili impatti sui già critici livelli di ozono
rappresentano la principale problematica dell’impianto in questione, in
quanto gli ossidi di azoto, di cui in progetto è prevista un’emissione
tutt’altro che trascurabile (fino a 7,8 Kg/h), figurano tra i principali
precursori dell’ozono, sostanza che, in concentrazioni elevate, è molto
pericolosa per la salute umana….A riprova di ciò, si evidenzia che il Piano
regionale di tutela della qualità dell’aria evidenzia la necessità di una
riduzione delle emissioni industriali di NOx in quanto di recente sono
stati registrati nella valle del Mela superamenti del valore obiettivo per
l’ozono per la protezione della salute umana in numero superiore a quanto
previsto dal D.lgs. 155/2010 …. Per le motivazioni di cui sopra, appare
palese la necessità che prima del rilascio dell’AIA venga effettuato uno
studio modellistico che, considerando gli effetti cumulativi con le altre
fonti inquinanti presenti nell’area, stimi gli impatti cumulativi
dell’impianto in questione con gli altri impianti e fonti esistenti,
includendo anche gli effetti prevedibili sui livelli di ozono”.
Tuttavia tali osservazioni non sono state accolte, con la
motivazione, riportata nel parere CTS, secondo cui “le ore di
5
funzionamento previste per l’impianto peaker in oggetto sono pari a 1.300
ore/anno, per un’emissione di ossidi di azoto in atmosfera dichiarata dal
gestore pari a 10 t/anno, quantità molto limitata rispetto alle emissioni
prodotte complessivamente dai grandi impianti industriali presenti nel
Comprensorio del Mela”.
In realtà il presupposto delle 10 t/anno appare erroneo ed in
contrasto con le stesse prescrizioni previste nel parere CTS. Infatti
tale parere prevede per gli ossidi di azoto il valore limite, in termini
di flusso di massa, di 7,8 kg/h, specificando che “per la verifica di
conformità ai VLE delle emissioni sottoposte a monitoraggio in continuo
si dovrà fare riferimento al valore medio giornaliero delle misurazioni in
continuo in un periodo di 24 ore”. Ciò significa che tale VLE si
considererà rispettato se nell’arco delle 24 h il flusso di massa
medio sarà di 7,8 Kg/h, che corrispondono a 187,2 Kg/die, anche se
ogni giorno l’impianto dovesse entrare in funzione solo per alcune
ore (o frazioni di ore). In altre parole l’impianto sarebbe autorizzato
comunque ad emettere 187,2 Kg/die di NOx, che in un anno fanno
circa 68 t, a prescindere dalle effettive ore (o frazioni di ore) di
funzionamento dell’impianto, su cui peraltro il parere CTS non
prevede alcun limite (le presunte 1.300 h rappresentano solo una
stima, non vincolante, avanzata dal gestore senza specificarne le
modalità di calcolo).
6
Per di più il suddetto VLE esclude espressamente i periodi di avvio
ed arresto dell’impianto, per i quali il gestore stesso ha stimato
l’emissione aggiuntiva di 6,21 kg di ossidi di azoto ad evento.
Trattandosi di un impianto “peaker”, il cui funzionamento prevede
cicli di riavvio ed arresto estremamente frequenti, il carico emissivo
complessivo potrebbe senz’altro essere ben più elevato di 68
t/anno. Basterebbe infatti che l’impianto venisse riavviato e fermato
ciclicamente ogni mezz’ora per produrre l’emissione aggiuntiva di
12,42 Kg/h di ossidi di azoto, che in un anno farebbero circa 109 t,
le quali, sommate alle 68 t di cui sopra, arriverebbero a 177 t/anno:
un quantitativo ben più elevato delle 10 t/a considerate (ma non
prescritte) nel parere.
In ogni caso, a prescindere dalla erroneità del presupposto delle 10
t annue, la motivazione riportata nel parere non giustifica affatto la
mancata applicazione dell’art. 271, comma 5, del codice, in quanto
tale norma prevede in ogni caso la valutazione degli impatti
cumulativi con le altre fonti inquinanti, a prescindere dal
quantitativo emesso dal singolo impianto. Infatti se così non fosse
in una determinata area potrebbero essere autorizzati all’infinito
molteplici impianti erroneamente considerati “innocui” se valutati
singolarmente, ma che nel complesso potrebbero produrre effetti
disastrosi sulla qualità dell’aria.
7
Pertanto è evidente che l’impianto in questione non possa essere
autorizzato senza una preventiva valutazione dei suoi potenziali
impatti cumulativi con le emissioni già autorizzate degli altri
impianti del comprensorio del Mela, anche e soprattutto in
riferimento ai livelli di ozono.
Tale valutazione non potrebbe essere condotta considerando solo i
dati sulla qualità dell’aria registrati in determinate annualità nelle
stazioni di monitoraggio della zona, in quanto:
1) come evidenziato dall’Istituto Superiore di Sanità con nota
prot.AOO-ISS 05/05/2020 0016120 le stazioni di monitoraggio
presenti nella valle del Mela “sono un riferimento solo per le celle di
appartenenza” e quindi non sono rappresentative di tutto il territorio
comprensoriale2
;
2) fino al 2021 la gran parte di tali stazioni erano gestite da A2A e i
dati non erano validati da un ente pubblico;
3) le sentenze del TAR di Palermo con cui sono state annullate
alcune misure del Piano regionale di tutela della qualità dell’aria
(Sent. 1620/2020 et al.) evidenziano “la non
conformità della rete di rilevamento” regionale; in particolare “le
stazioni di misurazione non sono conformi alle previsioni di legge, né
come numero minimo né come inquinanti rilevati”, soprattutto
in “riferimento alle fonti puntuali di emissione (cioè gli impianti

2
La nota ISS in questione viene citata a pag. 6 del documento di A2A scaricabile al
seguente link: https://va.mite.gov.it/File/Documento/460652
8
industriali)”: tant’è vero che, nonostante il D.Lgs.155/2010 prescriva
un numero minimo di “stazioni di misurazione industriali”, “sulla
base della ricognizione e valutazione critica delle postazioni esistenti sul
territorio regionale non è possibile individuarne alcuna”;
4) nello specifico l’unica centralina della zona gestita da ARPA
Sicilia in cui viene monitorato l’ozono è la “Termica” sita nel
Comune di Milazzo, mentre tale parametro non viene monitorato
nella centralina di C.da Gabbia nel comune di Pace del Mela;
5) gli inquinanti registrati in determinati periodi di tempo spesso
non sono rappresentativi delle emissioni autorizzate degli impianti
della zona; ad esempio la vicina Centrale A2A di San Filippo del
Mela nel biennio 2018/2019 ha emesso solo un decimo degli NOx
che è autorizzata ad emettere: basarsi solo sui rilevamenti di tali
annualità potrebbe quindi essere fuorviante, in quanto non è affatto
remota la possibilità che nel prossimo futuro le emissioni possano
nuovamente avvicinarsi ai massimi livelli autorizzati, specie in
considerazione del recente D.L. 14/2022, che all’art. 5bis, comma 2,
prevede la “massimizzazione dell’impiego” delle centrali
termoelettriche come quella di San Filippo del Mela.
L’inadeguatezza della rete di monitoraggio implica la necessità di
uno studio modellistico che, a partire dalle emissioni autorizzate
(o da autorizzare) sia dell’impianto in questione che degli altri già
presenti, calcoli gli effetti cumulativi che si produrrebbero nel
9
territorio sui vari parametri di qualità dell’aria, tra cui i livelli di
ozono troposferico.
Pertanto si chiede di disporre, prima del rilascio dell’AIA, una
effettiva valutazione dell’impatto cumulativo dell’impianto in
questione, sulla base di uno studio modellistico che consideri
anche gli effetti sui livelli di ozono”.
Distinti saluti
Davide Fidone, n.q. di Presidente del Comitato dei cittadini contro
l’inquinamento nella valle del Mela
Egidio Maio, n.q. di Coordinatore del Circolo Zero Waste Sicilia
“A. Carmoz”
Santo Gringeri, n.q. di Presidente dell’Associazione ARCI Messina
APS