Condividi:

Da Palazzo Longano nella giornata di oggi una nuova ordinanza sindacale n. 30/2020, in corso di pubblicazione sul portale del Comune, che rinnova le misure adottate in ambito locale per il contenimento della diffusione epidemiologica da Coronavirus.

Ecco l’ordinanza con le  ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19:

“1) Sono sospesi il mercato settimanale di C.da S. Andrea e il “mercato del contadino” di C.da
Aia Scarpaci.
2) E’ sospeso l’accesso dell’utenza al Parco Urbano “Maggiore Giuseppe La Rosa”, nonché al
Cimitero comunale e in ogni altro edificio, ufficio e struttura comunale, qualunque ne sia la
funzione, salve le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Municipale n. 81 del
13.03.2020 in ordine all’organizzazione dei servizi e alla funzionalità degli uffici, nonché
alle modalità di accesso dell’utenza, ove ammissibile.
3) Il divieto di esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante disposto dall’art.
12 della deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 dell’1.08.1997 limitatamente al centro
urbano è esteso a tutto il territorio comunale, atteso che tale forma di esercizio dell’attività,
per le caratteristiche organizzative e strutturali intrinseche dell’attività medesima e per le
caratteristiche proprie della rete viaria e delle aree pubbliche del territorio comunali, appare
inidonea ad evitare assembramenti di persone in prossimità dei siti di vendita, ovvero il
mantenimento della distanza interpersonale di un metro, nonché ad assicurare efficacemente
le altre misure d’igiene e di prevenzione necessarie.
4) Nella giornata della domenica ed in quelle festive restano chiusi al pubblico, in tutto il
territorio comunale, gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, ad eccezione delle
farmacie di turno e delle edicole, impregiudicato l’obbligo dei gestori di assicurare l’accesso
dell’utenza con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di
persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, e tali da garantire la
possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. In presenza di
condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di un metro, anche gli esercizi di cui sopra dovranno essere chiusi.
5) Impregiudicata la chiusura settimanale e festiva disposta dall’ordinanza del Presidente della
Regione Siciliana n. 16 dell’11.04.2020, per gli esercizi commerciali di cui all’allegato 1)
del D.P.C.M. 10 aprile 2020, ad eccezione di quelli autorizzati alla vendita di prodotti
alimentari e delle farmacie, l’orario di chiusura serale è stabilito alle ore 18,00.
6) A ciascun cittadino, ogni qualvolta si rechi fuori dall’abitazione, é fatto obbligo di adottare
tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal
contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura
di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività
sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro.
7) Le disposizioni della presente ordinanza produranno effetto dalla data della sua
pubblicazione sul portale del Comune e sino al 3 maggio 2020.
8) La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le
conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.
9) La presente ordinanza é pubblicata sul portale web del Comune con valore di notifica
individuale a tutti gli effetti di legge, nonché trasmessa al Ministero della Salute, alla
Presidenza della Regione Siciliana, al Sig. Prefetto di Messina, al Comando di Polizia
Municipale e alle altre Forze dell’Ordine presenti sul territorio comunale.
10) E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il presente provvedimento e di farlo
osservare.
AVVERTE
ex art. 3, comma 4, della L.R. 21 maggio 2019, n. 7, che chiunque ne abbia interesse può presentare
ricorso avverso il presente provvedimento:
 entro gg. 60 dall’entrata in vigore, al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e
modi previsti dall’art. 29 e segg. del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
 entro gg. 120 al Presidente della Regione Siciliana, nei termini e modi previsti dall’art. 8 e
segg. del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 ed art. 23, ultimo comma, dello Statuto della Regione
Siciliana”.